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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada nella parte in cui prevedeva la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione. Questa sanzione personale non può colpire chi non ha commesso l’infrazione.

Di cosa si tratta

La riforma del Codice della strada del 2003 aveva introdotto il sistema della patente a punti: ogni infrazione grave comportava la perdita di un certo numero di punti dalla patente del trasgressore. Se il proprietario del veicolo non comunicava entro 30 giorni i dati del conducente al momento della violazione, la decurtazione veniva automaticamente applicata al proprietario stesso, anche se era una persona giuridica o un’azienda di autonoleggio. Numerosi giudici di pace avevano sollevato questione di incostituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

I Giudici di pace di Genova (sez. distaccata di Voltri), Mestre, Ficarolo, Brà, Montefiascone, Lanciano, Carrara e Casale Monferrato hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione sull’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nel testo modificato dalla legge n. 214/2003.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui disponeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione fosse effettuata a carico del proprietario del veicolo. La decurtazione dei punti è una sanzione personale che colpisce la patente di un soggetto specifico: applicarla a chi non ha guidato viola il principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 Cost.

Il principio

La decurtazione dei punti dalla patente di guida ha natura sanzionatoria personale: non può essere irrogata a carico di chi non ha commesso l’infrazione stradale. Il proprietario del veicolo che non comunica i dati del conducente può rispondere della violazione amministrativa di cui è autore, ma non può vedersi applicata una sanzione strettamente personale come la perdita di punti patente.

Domande e risposte

Come funziona il sistema della patente a punti?

Ogni patente parte con 20 punti. Alcune infrazioni del Codice della strada comportano la decurtazione di un certo numero di punti. Raggiunto il punteggio zero, la patente è revocata e il conducente deve sostenere nuovamente l’esame. I punti si recuperano con il tempo e con corsi di aggiornamento.

Il proprietario non identificante il conducente va esente da sanzioni?

No. Il proprietario che non comunica i dati del conducente entro 30 giorni commette un’autonoma violazione amministrativa (art. 126-bis, comma 2, seconda parte). Ma questa sanzione è pecuniaria, non la decurtazione dei punti, che è strettamente personale e legata alla conduzione del veicolo.

La sentenza si applica anche alle persone giuridiche proprietarie di veicoli?

Sì, anzi questa era una delle assurdità pratiche più evidenti: una società di autonoleggio che non identificava il guidatore si vedeva applicare la decurtazione sulla «patente» della persona giuridica, che non può avere una patente. La pronuncia ha eliminato questa applicazione irrazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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