Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Grosseto sulla norma che prevedeva un termine di opposizione al decreto di sospensione degli sfratti. Il giudice rimettente riteneva che il termine di cinque giorni ex art. 617 c.p.c. violasse l’uguaglianza tra locatore e conduttore.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Grosseto, chiamato a decidere su un’opposizione del locatore avverso la sospensione di uno sfratto concessa fino al 30 giugno 2003 in base al decreto-legge n. 122/2002, aveva sollevato questione di legittimità sulla norma processuale che consentiva questa opposizione. Il locatore aveva presentato il ricorso oltre il termine di cinque giorni, e il conduttore eccepiva la tardività.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione sull’art. 1, comma 2, del d.l. 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla legge n. 185/2002. Il giudice riteneva che la norma creasse disparità tra locatore e conduttore nel procedimento di opposizione alla sospensione dell’esecuzione per rilascio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la norma censurata non violasse il principio di uguaglianza: il termine di cinque giorni si applicava in modo uguale a entrambe le parti e la disciplina del procedimento di opposizione era coerente con i principi del processo esecutivo.

Il principio

Il legislatore è libero di configurare i termini processuali per le opposizioni in materia esecutiva, purché il termine non sia irragionevolmente breve da rendere impossibile l’esercizio del diritto di difesa. Un termine di cinque giorni per l’opposizione a un decreto di sospensione dell’esecuzione non è di per sé irragionevole.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 617 del codice di procedura civile?

L’art. 617 c.p.c. disciplina l’opposizione agli atti esecutivi: il debitore o un terzo possono opporsi agli atti del processo di esecuzione per vizi formali entro cinque giorni dall’atto contestato. Il termine è perentorio e non soggetto a sospensione feriale.

Cosa sono le proroghe degli sfratti?

In certi periodi il legislatore ha sospeso temporaneamente l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati (sfratti), per ragioni di emergenza abitativa. Il decreto-legge n. 122/2002 era una di queste proroghe, applicabile ai conduttori in particolari condizioni.

Perché il locatore aveva presentato l’opposizione in ritardo?

Il decreto di sospensione era stato comunicato il 2 settembre 2002. Il ricorso del locatore era stato depositato il 27 settembre, oltre i cinque giorni previsti dall’art. 617 c.p.c. La questione di costituzionalità nasceva proprio dal dubbio se questo termine breve e non soggetto a sospensione feriale fosse compatibile con il diritto di difesa del locatore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.