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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla norma che, in caso di rateizzazione del debito tributario, concede un termine di tre mesi (prorogabile una sola volta) per pagare il residuo ai fini della non punibilità dei reati fiscali.
Di cosa si tratta
L’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74/2000, come sostituito dal d.lgs. n. 158/2015, prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, sia dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogarlo una sola volta. Il pagamento integrale incide sulla punibilità di alcuni reati tributari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato la questione sull’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74/2000, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il principio
La censura sulla disciplina del termine per il pagamento rateale del debito tributario, rilevante per la non punibilità dei reati fiscali, presentava profili di inammissibilità che hanno precluso l’esame nel merito.
Domande e risposte
Cosa prevede la norma?
Un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per pagare il debito tributario residuo in caso di rateizzazione, ai fini della non punibilità del reato fiscale.
La Corte ha annullato la norma?
No: ha dichiarato la questione inammissibile, senza decidere nel merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, tra i parametri evocati.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.