Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo: lo Stato aveva impugnato una norma della Regione Veneto sulle sanzioni a tutela del marchio di qualità agroalimentare, ma dopo che la Regione ha modificato la disposizione nel senso richiesto dal Governo, l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva contestato l’art. 3 della legge della Regione Veneto n. 13 del 2016, che introduceva sanzioni accessorie (demandate alla Giunta regionale) per le violazioni del sistema regionale di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Prima della decisione nel merito, però, la Regione ha riscritto la norma e il Governo ha ritirato l’impugnazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso la questione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e di norme processuali, sostenendo che la norma regionale conteneva una «delega in bianco» alla Giunta per individuare le sanzioni.

La decisione della Corte

La Corte non è entrata nel merito. Dopo la modifica della legge regionale nel senso indicato dal Governo, l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Veneto ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, nei giudizi in via principale la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.

Il principio

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale (Stato contro Regione), la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso se la norma era legittima?

Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva già modificato la norma contestata, e la Regione ha accettato la rinuncia: il processo si è così estinto.

Che cosa significa «estinzione del processo»?

Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché è venuto meno l’interesse delle parti a proseguirlo.

La norma regionale è ancora in vigore?

La disposizione originaria è stata modificata dalla stessa Regione Veneto con legge regionale n. 3 del 2017, nel senso indicato dal Governo, prima della decisione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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