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La Corte dichiara illegittimi gli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 2016 sull’ordinamento contabile dei comuni, mentre dichiara inammissibile una delle censure proposte dal Governo in riferimento all’art. 81 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Si discute dell’ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano. Lo Stato aveva impugnato alcune disposizioni che, tra l’altro, disciplinavano le conseguenze della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio comunale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso le questioni in riferimento agli artt. 11, 81 (quarto e sesto comma), 97 (primo comma) e 117 (commi primo, secondo lettera e, e terzo) della Costituzione, oltre che a varie norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 7 promossa con riferimento all’art. 81, quarto e sesto comma, della Costituzione.
Il principio
Anche le Province autonome devono rispettare i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio dei bilanci nell’ordinamento contabile degli enti locali del proprio territorio; le disposizioni difformi sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Quali norme sono state annullate?
Gli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 2016 sull’ordinamento contabile dei comuni.
Tutte le censure del Governo sono state accolte?
No: la questione sull’art. 7 sollevata in riferimento all’art. 81, quarto e sesto comma, della Costituzione è stata dichiarata inammissibile.
Perché lo Stato può intervenire su una Provincia autonoma?
Perché l’autonomia speciale incontra il limite delle norme costituzionali sull’equilibrio di bilancio e sul coordinamento della finanza pubblica.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Principio dell’equilibrio di bilancio, parametro per la valutazione delle norme contabili provinciali.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato ed enti ad autonomia speciale in materia finanziaria.
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