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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, con interpretazione costituzionalmente orientata, la questione sull’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili scoperti dopo la dichiarazione di fallimento della società.

Di cosa si tratta

L’art. 147, quinto comma, del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) disciplina l’estensione del fallimento quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore o di una società, risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (ad esempio una società di fatto occulta). La controversia nasceva da una richiesta del curatore di estendere il fallimento ad altra società e a un’impresa individuale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 147, quinto comma, del r.d. n. 267/1942, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, lamentando una possibile lesione del diritto di difesa dei soggetti coinvolti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

Il principio

L’estensione del fallimento al socio occulto è compatibile con la Costituzione purché sia garantito il contraddittorio: letta in senso conforme, la norma assicura il diritto di difesa dei soggetti coinvolti.

Domande e risposte

Cosa permette la norma?

Estendere il fallimento ai soci illimitatamente responsabili scoperti dopo la dichiarazione di fallimento della società.

La norma viola il diritto di difesa?

No: la Corte l’ha salvata nei sensi di cui in motivazione, a condizione che sia garantito il contraddittorio.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

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