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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere per una delle disposizioni impugnate della legge provinciale di Bolzano sulla radiodiffusione (abrogata nelle more del giudizio) e non fondate le restanti questioni riguardanti la normativa provinciale su comunicazioni e tributi.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni di due leggi della Provincia autonoma di Bolzano: la legge n. 6 del 2002 (norme su comunicazioni e radiodiffusione) e la legge n. 11 del 2002 (tributi e assestamento di bilancio). Le questioni riguardavano la compatibilità di tali norme con la disciplina statale in materia di comunicazioni e con i principi costituzionali in materia di libertà di informazione.

La questione di legittimità costituzionale

Le impugnazioni riguardavano gli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della l. prov. Bolzano n. 6/2002 e gli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della l. prov. Bolzano n. 11/2002, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione e alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 8, comma 3, della legge n. 6/2002 (abrogato in corso di causa). Ha dichiarato non fondate le questioni sulle restanti disposizioni, ritenendo che le norme provinciali in materia di radiodiffusione e tributi rispettassero i limiti della competenza attribuita alla Provincia dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il principio

La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare aspetti specifici della radiodiffusione locale e della propria finanza nel rispetto dello Statuto speciale e delle norme di attuazione; la cessazione della materia del contendere si verifica quando la norma impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale senza che residuino effetti applicativi da rimuovere.

Domande e risposte

Cosa si intende per cessata materia del contendere?

La Corte dichiara cessata la materia del contendere quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo satisfattivo prima che intervenga la sentenza, rendendo inutile la decisione nel merito poiché non esistono più effetti da rimuovere.

Qual è la competenza della Provincia di Bolzano sulla radiodiffusione?

Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia competenze in materia di usi e costumi locali e istituzioni culturali; nell’ambito di queste competenze la Provincia può disciplinare la radiodiffusione locale nelle lingue delle minoranze linguistiche presenti.

Le norme provinciali sui tributi erano legittime?

La Corte le ha ritenute non fondate, cioè compatibili con la Costituzione: la Provincia di Bolzano ha una competenza in materia tributaria più ampia delle regioni ordinarie, garantita dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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