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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 117 del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002) in relazione all’art. 81, quarto comma, Cost.: il patrocinio a spese dello Stato esteso agli irreperibili trova copertura nell’art. 299 del medesimo T.U., che ha abrogato la previgente disciplina e provveduto alla compensazione finanziaria.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Monza stava liquidando i compensi al difensore d’ufficio di due imputati dichiarati irreperibili. La l. n. 60/2001 aveva esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche agli irreperibili mediante l’art. 32-bis disp. att. c.p.p.; il giudice ha dubitato che tale estensione comportasse «nuove e maggiori spese» senza indicazione dei mezzi di copertura.
La questione di legittimità costituzionale
Parametro: art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria). Norma impugnata: art. 117 del d.lgs. n. 113/2002 (T.U. spese di giustizia), che riproduceva l’art. 32-bis disp. att. c.p.p. Rimettente: Tribunale di Monza.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. Il T.U. del 2002 (d.lgs. n. 113/2002, poi riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002) ha abrogato la previgente l. n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato, sostituendola con una disciplina organica: la copertura delle nuove spese è garantita dall’art. 299 dello stesso T.U. che ha compensato gli oneri con le risorse liberate dall’abrogazione della l. n. 217/1990.
Il principio
L’art. 81, quarto comma, Cost. non impone una copertura isolata per ciascuna norma di spesa: è sufficiente che, nel complesso del testo normativo, i nuovi oneri siano compensati da risparmi o da risorse espressamente indicate.
Domande e risposte
Chi è il «difensore d’ufficio»?
Il difensore d’ufficio è l’avvocato nominato dal giudice quando l’imputato non ha un difensore di fiducia o quando non compare; ha diritto alla liquidazione del compenso a spese dello Stato se l’assistito è indigente o irreperibile.
Cosa cambia per un imputato irreperibile rispetto a un irreperibile non dichiarato tale?
L’imputato dichiarato irreperibile con decreto del giudice è assimilato, ai fini del patrocinio, a chi non è abbiente; il difensore d’ufficio nominatogli può quindi ottenere la liquidazione del compenso dallo Stato.
Il T.U. spese di giustizia è ancora in vigore?
Il d.P.R. n. 115/2002 (che ha riprodotto le disposizioni legislative e regolamentari del d.lgs. n. 113/2002) è la fonte attuale della disciplina delle spese di giustizia, compreso il patrocinio a spese dello Stato.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa
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