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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 267 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia che fissava in tre anni l’efficacia della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA, dichiarando inammissibile una distinta censura.

Di cosa si tratta

Una norma pugliese in materia ambientale prevedeva che la pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) avesse efficacia per un periodo massimo di tre anni, trascorso il quale, senza avvio dei lavori, le procedure dovevano essere rinnovate. La questione è emersa in una causa relativa a un impianto eolico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, censurando l’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), e l’art. 10 della legge della Regione Puglia n. 17 del 2007.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), nella parte in cui limita a tre anni l’efficacia dell’esclusione dalla VIA, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 10 della medesima legge regionale.

Il principio

La disciplina della VIA attiene alla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può introdurre limiti temporali di efficacia che si discostino dal quadro statale uniforme.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma pugliese?

Che l’esclusione dalla VIA avesse efficacia massima di tre anni, con obbligo di rinnovo in mancanza di avvio dei lavori.

Quale parametro è stato decisivo?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

Chi aveva sollevato la questione?

Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, in una causa su un impianto eolico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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