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Con la sentenza n. 268 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui, in caso di cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, non prevedono l’instaurarsi di un procedimento disciplinare.
Di cosa si tratta
Il Codice dell’ordinamento militare prevedeva che la perdita del grado, e la conseguente cessazione dal servizio, derivasse automaticamente da una condanna che comportava l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza alcun procedimento disciplinare. La questione è sorta davanti ai giudici amministrativi.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Lombardia e il TAR per la Campania hanno sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando gli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Il principio
È irragionevole, e dunque contrario all’art. 3 della Costituzione, che la perdita del grado del militare in caso di interdizione solo temporanea dai pubblici uffici operi automaticamente, senza il filtro di un procedimento disciplinare che valuti in concreto la posizione dell’interessato.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa sentenza?
Per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente all’interdizione temporanea dai pubblici uffici occorre instaurare un procedimento disciplinare.
Quale parametro è stato violato?
L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza.
Chi aveva sollevato la questione?
Il TAR per la Lombardia e il TAR per la Campania, con ordinanze poi riunite.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: uguaglianza e ragionevolezza
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