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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge 107/2015 (la cosiddetta «Buona Scuola») per due profili che invadevano le competenze regionali, ma respinge o dichiara inammissibili tutte le altre numerose censure sollevate dalle Regioni Veneto e Puglia. La riforma resta nella sua struttura essenziale.

Di cosa si tratta

Le Regioni Veneto e Puglia avevano impugnato numerose disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, la «Buona Scuola»), ritenendo che lo Stato avesse invaso ambiti di competenza regionale in materia di istruzione, organizzazione scolastica e formazione professionale. La Corte ha riunito i due ricorsi.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 (tra cui i commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183), in riferimento principalmente agli artt. 117 (riparto di competenze Stato-Regioni), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. I giudizi sono stati promossi in via principale dalle Regioni Veneto e Puglia.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due sole disposizioni: l’art. 1, comma 153 (nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento della Conferenza nel riparto delle risorse) e l’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3). Tutte le altre questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

Il principio

Anche una riforma statale ampia in materia di istruzione deve rispettare gli spazi di leale collaborazione con le Regioni quando incide su funzioni a competenza concorrente: laddove il riparto di risorse tocchi attribuzioni regionali, occorre il previo coinvolgimento delle sedi di concertazione. La competenza statale resta però prevalente sull’impianto generale della riforma.

Domande e risposte

La Corte ha bocciato la «Buona Scuola»?

No. Ha annullato soltanto due profili circoscritti (commi 153 e 181), lasciando in piedi l’impianto della riforma e respingendo la maggior parte delle censure regionali.

Chi aveva sollevato le questioni?

Le Regioni Veneto e Puglia, con due distinti ricorsi in via principale poi riuniti dalla Corte.

Qual era il parametro principale invocato?

Soprattutto l’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, insieme agli artt. 118 e 120.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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