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La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sulla norma che esclude l’annullamento dei provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato per meri vizi formali o procedimentali.
Di cosa si tratta
Il giudizio principale, davanti alla Corte dei conti siciliana, riguardava una controversia previdenziale con l’INPS in cui veniva in rilievo la regola che limita l’annullabilità degli atti vincolati per vizi non sostanziali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Il principio
La questione relativa all’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo, riferita a una pluralità di parametri costituzionali, non ha superato il vaglio di ammissibilità nei termini formulati dal rimettente.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 21-octies della legge n. 241/1990?
Esclude l’annullamento del provvedimento amministrativo a contenuto vincolato quando è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, nonostante un vizio formale o procedimentale.
Qual è stato l’esito?
La manifesta inammissibilità della questione, dichiarata senza esame nel merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
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