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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento: lo Stato non può disciplinare con regolamento ministeriale i criteri per l’erogazione dei fondi per la telefonia agli anziani nelle Province autonome, che hanno competenza propria in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2001 (l. n. 388/2000) ha istituito un fondo per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, demandando a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di erogazione. Il decreto del Ministro del lavoro n. 70/2002 ha dettato una disciplina applicabile anche alla Provincia autonoma di Trento, invadendo le sue competenze costituzionalmente garantite.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.m. n. 70/2002, lamentando la violazione degli artt. 8 n. 25, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), che attribuiscono alla Provincia competenza in materia di assistenza e beneficenza pubblica, politica sociale e tutela degli anziani.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso: dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano, e annulla di conseguenza i relativi articoli del d.m. n. 70/2002. La potestà legislativa primaria della Provincia in materia di assistenza pubblica preclude l’intervento normativo statale di dettaglio.
Il principio
Le Province autonome di Trento e Bolzano, titolari di potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, non possono essere assoggettate a una disciplina regolamentare statale di dettaglio che determini i criteri di erogazione dei finanziamenti nell’ambito di tale materia.
Domande e risposte
Cosa prevede lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di assistenza?
L’art. 8, n. 25, del d.P.R. n. 670/1972 attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e l’art. 9, n. 10, comprende la politica sociale, ivi inclusa la tutela delle persone anziane.
Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e questione di legittimità costituzionale?
Il conflitto di attribuzione è promosso da un soggetto istituzionale (Stato, Regione, Provincia) per rivendicare una competenza usurpata; la questione di legittimità costituzionale è sollevata da un giudice nel corso di un giudizio su una norma ritenuta incostituzionale.
La sentenza ha effetti anche per la Provincia di Bolzano?
Sì: il dispositivo fa riferimento ad entrambe le Province autonome di Trento e di Bolzano, tutelandone parallelamente le competenze statutarie.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — materia del riparto di competenze tra Stato e autonomie
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni amministrative
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