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La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione perché rivaluti la rilevanza della questione sulla DIA edilizia lombarda alla luce dello ius superveniens: la legge regionale n. 12/2005 ha abrogato le norme impugnate.

Di cosa si tratta

La Corte di cassazione penale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge regionale lombarda n. 22/1999 (come modificata dalla l.r. n. 18/2001), che estendeva l’utilizzo della DIA (denuncia di inizio attività) a tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, in relazione agli artt. 22 e 44 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia). La questione riguardava la costruzione di un capannone industriale eseguita con sola DIA, senza permesso di costruire.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 4, comma 3, della l.r. Lombardia n. 22/1999 in relazione agli artt. 22 e 44 del d.P.R. n. 380/2001, in riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentiva l’applicazione della DIA a tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica senza necessità di permesso di costruire.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti. Dopo la proposizione della questione è entrata in vigore la legge regionale lombarda n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), che ha abrogato la l.r. n. 22/1999 e introdotto una nuova disciplina degli interventi edilizi. La Cassazione deve valutare se il mutato quadro normativo incida sulla rilevanza della questione nel procedimento penale.

Il principio

Sopravvenuta l’abrogazione delle norme impugnate da parte del legislatore regionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la nuova disciplina sia applicabile al caso concreto e se la questione di costituzionalità mantenga rilevanza.

Domande e risposte

Cos’è la DIA edilizia?

La DIA (Denuncia di Inizio Attività, oggi SCIA o CILA a seconda dell’intervento) è un atto con cui il privato comunica al Comune l’inizio di lavori edilizi minori, senza attendere un permesso espresso. Per gli interventi maggiori (nuova costruzione) è invece richiesto il permesso di costruire.

Perché la legge regionale lombarda era sospettata di incostituzionalità?

Perché estendendo la DIA agli interventi di nuova costruzione, la legge lombarda sembrava consentire la realizzazione di opere che il Testo unico edilizio nazionale (d.P.R. n. 380/2001) riservava al permesso di costruire, con conseguente elusione delle sanzioni penali previste per l’assenza di tale titolo.

Quali sanzioni penali erano in gioco?

L’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 prevede sanzioni penali per chi esegue lavori in assenza del permesso di costruire. Il caso riguardava un capannone industriale realizzato con sola DIA senza permesso, per il quale i responsabili erano stati prosciolti in primo grado applicando la legge regionale lombarda.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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