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Con la sentenza n. 215 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla gestione dei grandi carnivori, in attuazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat).
Di cosa si tratta
Erano in discussione l’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9, e l’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11, in materia di misure di prevenzione e intervento sui grandi carnivori, in attuazione dell’art. 16 della direttiva Habitat.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso le questioni in riferimento, tra gli altri, agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, oltre alle norme degli statuti speciali, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi provinciali.
Il principio
Le Province autonome possono adottare misure di gestione dei grandi carnivori in attuazione della direttiva Habitat senza invadere la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente, quando la disciplina provinciale resta coerente con i vincoli derivanti dalla normativa europea e statale.
Domande e risposte
Le leggi di Trento e Bolzano sui grandi carnivori sono valide?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando la legittimità delle due leggi provinciali.
Perché lo Stato le aveva impugnate?
Riteneva che incidessero sulla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s).
Che cos’è la direttiva Habitat?
È la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, attuata dalle leggi provinciali in esame.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro centrale: il riparto tra competenza statale sull’ambiente e competenze provinciali.
- Art. 118 della Costituzione — Riguarda l’allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo.
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