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La Corte chiarisce, con una pronuncia interpretativa di rigetto, che l’art. 570-bis del codice penale tutela penalmente anche i figli nati fuori dal matrimonio in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate «nei sensi di cui in motivazione».

Di cosa si tratta

L’art. 570-bis del codice penale punisce chi si sottrae agli obblighi di natura economica (assegni di mantenimento) verso il coniuge e i figli. Vari giudici dubitavano che la norma, per come formulata, escludesse i figli nati fuori dal matrimonio, creando una disparità rispetto ai figli di genitori coniugati.

La questione di legittimità costituzionale

Sono state sollevate questioni sull’art. 570-bis del codice penale (e su disposizioni del d.lgs. n. 21 del 2018 sulla riserva di codice) da più giudici — tra cui il Tribunale di Nocera Inferiore e le Corti d’appello di Milano e Trento — in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Trento (artt. 25 e 76 Cost.) sul d.lgs. n. 21 del 2018, e ha dichiarato non fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le altre questioni sull’art. 570-bis cod. pen. e su disposizioni del d.lgs. n. 21 del 2018.

Il principio

L’art. 570-bis del codice penale va interpretato nel senso che la tutela penale contro l’inadempimento degli obblighi economici si applica anche in favore dei figli nati fuori dal matrimonio. Una lettura conforme a Costituzione evita la disparità di trattamento e rende non fondate le censure, senza bisogno di una pronuncia ablativa.

Domande e risposte

I figli nati fuori dal matrimonio sono tutelati?

Sì: secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata accolta dalla Corte, l’art. 570-bis cod. pen. li tutela al pari dei figli nati nel matrimonio.

La norma è stata annullata?

No: la Corte ha respinto le questioni con una pronuncia interpretativa di rigetto, «nei sensi di cui in motivazione».

Tutte le questioni sono state respinte?

Quelle sollevate dalla Corte d’appello di Trento sono state dichiarate inammissibili; le altre sono state ritenute non fondate.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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