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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281-ter c.p.c., che limita al tribunale monocratico il potere del giudice di disporre d’ufficio la prova testimoniale. La questione è irrilevante perché il giudice rimettente ammette che le preclusioni istruttorie si erano già maturate: il potere officioso non può aggirare le decadenze di parte.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio civile davanti al Tribunale di Grosseto – in causa di responsabilità ex art. 2394 c.c. di un amministratore di società fallita, riservata al collegio – il giudice istruttore avrebbe voluto disporre d’ufficio la prova testimoniale, ma l’art. 281-ter c.p.c. lo consente solo nei procedimenti davanti al giudice monocratico. Peraltro le preclusioni istruttorie di parte si erano già maturate.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice istruttore del Tribunale di Grosseto ha impugnato l’art. 281-ter c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il medesimo potere officioso di disporre la prova testimoniale anche nelle cause riservate al tribunale in composizione collegiale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza. Il rimettente stesso dà atto che le preclusioni istruttorie si erano già maturate a carico delle parti. Il potere officioso ex art. 281-ter c.p.c. non potrebbe mai essere esercitato una volta maturate le decadenze, pena attribuire al giudice un arbitrario potere di sanare le decadenze di parte. La questione è dunque priva di rilevanza nel giudizio a quo.
Il principio
Il potere officioso del giudice di disporre la prova testimoniale (art. 281-ter c.p.c.) non può essere esercitato oltre i limiti della fase istruttoria né, a fortiori, dopo che le preclusioni istruttorie si siano maturate a carico delle parti. Diversamente si attribuirebbe al giudice un potere di aggirare, in favore di una parte e in danno dell’altra, gli effetti delle decadenze processuali.
Domande e risposte
Cos’è il potere officioso di disporre la prova testimoniale ex art. 281-ter c.p.c.?
È il potere del giudice, nel procedimento davanti al tribunale monocratico, di formalizzare d’ufficio in un capitolo di prova i fatti che la parte ha allegato ma non ha dedotto formalmente come prova testimoniale, quando quella parte ha fatto riferimento a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Perché la maturazione delle preclusioni rende irrilevante la questione?
Perché anche qualora la Corte avesse accolto la questione e esteso il potere officioso alle cause collegiali, il giudice rimettente non avrebbe potuto comunque esercitarlo, essendo le preclusioni già maturate. La norma impugnata non è quindi applicabile nel giudizio a quo: manca la rilevanza.
La distinzione tra monocratico e collegiale è davvero irragionevole?
La Corte non si pronuncia nel merito. Rileva solo che la questione è irrilevante nel caso concreto. La disparità di regime tra i due tipi di procedimento resta una questione aperta, da eventualmente riproporre in un giudizio in cui le preclusioni istruttorie non si siano ancora maturate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — Diritto alla prova, parametro invocato
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