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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 77/1955 nella parte in cui non consente al traente di assegno bancario – che abbia pagato entro 60 giorni dal protesto – di ottenere la cancellazione dal registro informatico. La diversità di trattamento rispetto al debitore cambiario è giustificata dalla diversa natura dei due titoli di credito.
Di cosa si tratta
Lorenzo Viciani aveva emesso due assegni bancari, protestati per difetto di provvista. Li aveva pagati entro 60 giorni (termine di grazia di cui all’art. 8, l. n. 386/1990), ma la Camera di commercio di Arezzo aveva rifiutato di cancellare il suo nome dal registro informatico dei protesti. La legge consentiva tale cancellazione immediata solo per chi avesse pagato cambiali o vaglia cambiari protestati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Sansepolcro ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente rilevava che la progressiva equiparazione legislativa tra assegno e cambiale rendesse ormai irragionevole il trattamento differenziato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. Permangono differenze strutturali tra assegno bancario e cambiale: l’assegno è un mezzo di pagamento immediatamente esigibile, mentre la cambiale è uno strumento di credito. Il legislatore ha ragionevolmente costruito un sistema in cui il traente di assegno, pur adempiente nel termine di grazia, deve attendere la procedura di riabilitazione (art. 17, l. n. 108/1996), a differenza del debitore cambiario che ha un vero e proprio diritto alla cancellazione immediata.
Il principio
La diversa disciplina della cancellazione del protesto tra assegno bancario e cambiale non viola l’art. 3 della Costituzione: le due situazioni sono oggettivamente diverse. La peculiare natura dell’assegno come mezzo di pagamento – che deve avere provvista al momento della presentazione – giustifica la conservazione del protesto nel registro per il tempo necessario alla riabilitazione, anche dopo il pagamento nel termine di grazia.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra cancellazione del protesto e riabilitazione?
La cancellazione immediata è il diritto del debitore cambiario che paga entro 12 mesi di far rimuovere il proprio nome dal registro. La riabilitazione (art. 17, l. n. 108/1996) è invece una procedura che il traente di assegno può attivare dopo un anno dal protesto senza ulteriori protesti, e che consente poi la cancellazione definitiva.
Perché l’evoluzione legislativa invocata dal rimettente non è bastata?
La Corte riconosce l’avvicinamento normativo tra i due regimi, ma rileva che permangono differenze strutturali significative. In particolare, l’assegno è ancora immediatamente presentabile e richiede provvista al momento della presentazione: questa caratteristica non è stata eliminata dalle riforme richiamate.
Cosa avrebbe dovuto fare il traente per evitare l’iscrizione nel registro?
La legge prevede che il traente, dichiarando il valore dei titoli trasportati — o in questo contesto, garantendo la provvista — possa evitare talune conseguenze. Il sistema è costruito in modo da incentivare il pagamento tempestivo, ma non esclude gli effetti del protesto per il periodo antecedente alla riabilitazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato e ritenuto non violato
- Art. 24 della Costituzione — Tutela giurisdizionale, parametro invocato
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