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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. sull’inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale in violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1, c.p.p. La Corte si era già pronunciata in modo identico con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002, e le ordinanze di rimessione non prospettano profili nuovi.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Catanzaro – sezione riesame, in due distinti procedimenti per spaccio di stupefacenti, aveva eccepito l’inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Germania attraverso rogatoria internazionale, perché prive dell’attestazione di conformità all’originale. La questione riguardava se l’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. (modificato dalla legge n. 367/2001) avesse ripristinato un’interpretazione restrittiva in contrasto con una consuetudine internazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. come modificato dall’art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367. La norma avrebbe violato una consuetudine internazionale nella pratica rogatoriale e il principio del contraddittorio.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i due giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità. Le ordinanze di rimessione erano state emesse in data anteriore alle ordinanze n. 315 e n. 487/2002 con cui la Corte aveva già dichiarato manifestamente inammissibile la medesima questione. Non vengono prospettati profili nuovi o argomentazioni diverse: stesse conclusioni.
Il principio
Quando la Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibile una questione identica e il rimettente non prospetta profili nuovi o argomentazioni diverse, la questione deve essere dichiarata nuovamente manifestamente inammissibile. La precedente pronuncia costituisce ostacolo all’ammissibilità della nuova rimessione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 729, comma 1, c.p.p. sulle rogatori internazionali?
Prevede che gli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1, c.p.p. riguardanti l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria internazionale sono inutilizzabili nel processo penale italiano.
Qual era la “consuetudine internazionale” invocata dai rimettenti?
I giudici sostenevano che nella prassi degli Stati firmatari della Convenzione di Strasburgo del 1959, gli atti conseguenti all’esecuzione di una rogatoria vengono restituiti in fotocopia senza autentificazione, con la sola attestazione dello Stato richiesto nella nota di accompagnamento. Questa prassi costituirebbe, a loro avviso, una consuetudine internazionale tutelata dall’art. 10, primo comma, della Costituzione.
Perché le ordinanze erano state emesse in data anteriore alle pronunce della Corte?
Perché la questione era sorta in procedimenti locali prima che la Corte si pronunciasse con le ordinanze n. 315 e n. 487/2002. Questo non impedisce alla Corte di dichiarare la manifesta inammissibilità delle nuove rimessioni, in assenza di argomentazioni nuove.
Norme collegate
- Art. 10 della Costituzione — Norme internazionali generalmente riconosciute, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio, parametro invocato
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