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La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 8 della legge regionale toscana n. 9/2002 sulla competenza giurisdizionale per le sanzioni in materia di tasse automobilistiche. La Regione Toscana ha nel frattempo modificato la norma e il ricorrente ha rinunciato al ricorso con l’accettazione della controparte.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato in via principale una legge della Regione Toscana che attribuiva la competenza sulle controversie in materia di tasse automobilistiche alla giurisdizione ordinaria in alternativa al giudice tributario, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali). La Regione, preso atto del vizio, ha corretto la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 8 della legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma avrebbe attribuito ai giudici ordinari la cognizione di controversie tributarie che la legge statale riserva al giudice tributario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione. La Regione Toscana aveva già provveduto, con la legge regionale n. 30/2002, a ripristinare la competenza del giudice tributario, e il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.
Il principio
Nel giudizio in via principale di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo. La rimozione del vizio da parte del legislatore regionale durante il pendente giudizio può costituire base per la rinuncia e la conseguente estinzione.
Domande e risposte
Quale era il difetto di costituzionalità ravvisato nella norma toscana?
La norma regionale attribuiva ai cittadini la facoltà di ricorrere al giudice ordinario (in alternativa al giudice tributario) avverso le sanzioni per violazioni sulle tasse automobilistiche. Ma la ripartizione delle competenze giurisdizionali appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) e il contenzioso tributario è riservato in via generale al giudice tributario.
Come ha corretto la Regione Toscana il vizio?
Con la legge regionale n. 30/2002, sostituendo nuovamente l’art. 9 della legge regionale n. 37/1999, ha ripristinato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alle tasse automobilistiche, in conformità a quanto previsto dalla legge statale.
L’estinzione del processo ha effetti sul merito della questione?
No: l’estinzione per rinuncia non comporta alcuna pronuncia nel merito. La questione di legittimità costituzionale non viene decisa e non costituisce precedente giurisprudenziale.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Competenze legislative, contesto del riparto tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.