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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato un regolamento regionale toscano che prevedeva la partecipazione di vigili del fuoco, forze di polizia e prefettura nelle unità di crisi comunali e provinciali della protezione civile. Il processo si è estinto per rinuncia accettata.

Di cosa si tratta

Un regolamento del Presidente della Giunta regionale della Toscana (DPGR n. 69/R del 2004) disciplinava le unità di crisi nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, prevedendo che potessero farne parte, previa intesa, soggetti estranei all’ente territoriale, tra cui rappresentanti dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e della prefettura. Lo Stato riteneva che ciò invadesse le attribuzioni statali in materia di soccorso tecnico urgente.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Toscana, in relazione agli artt. 10, 11 e 12 del DPGR Toscana n. 69/R/2004. Parametri: artt. 117, secondo comma, lett. g) e m), terzo comma, e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

Estinzione del processo. La Regione Toscana aveva nel frattempo adottato il DPGR n. 44/R del 12 settembre 2006, che modificava espressamente i tre articoli impugnati tenendo conto di tutti i motivi del ricorso. La difesa erariale ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

Il principio

Il conflitto di attribuzione si esaurisce quando la parte resistente adotta autonomamente modifiche normative che soddisfano le censure del ricorrente, rendendo priva di oggetto la controversia. La rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione, determina l’estinzione del processo.

Domande e risposte

Chi ha la competenza sul soccorso tecnico urgente?

L’art. 107 del d.lgs. n. 112/1998 ha mantenuto allo Stato il “soccorso tecnico urgente” e le attribuzioni inerenti all’impiego delle strutture operative (vigili del fuoco). La protezione civile, invece, è materia a legislazione concorrente, nella quale le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali.

Cosa sono le “unità di crisi” della protezione civile?

Sono strutture operative previste dall’ordinamento regionale della protezione civile per la gestione delle emergenze a livello comunale e provinciale. Coordinano le attività dei soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso durante eventi calamitosi.

Perché il coinvolgimento dei vigili del fuoco nelle unità regionali è problematico?

Perché i vigili del fuoco sono un corpo dello Stato (non regionale) e la loro organizzazione e il loro impiego rientrano nelle attribuzioni statali. Una Regione che regola unilateralmente la partecipazione di strutture statali alle proprie unità di crisi potrebbe invadere la sfera di attribuzioni dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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