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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una norma che attribuiva un contributo forfetario ai soci della cooperativa edilizia “La Gazzella” di Messina, con uno stanziamento palesemente insufficiente a coprire tutti i beneficiari. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Di cosa si tratta
La delibera legislativa siciliana del 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095-stralcio II) prevedeva un contributo forfetario di 15.000 euro per ciascun socio della cooperativa edilizia “La Gazzella – lotto 214 di Messina”, a prescindere dall’esito del contenzioso. Lo stanziamento complessivo di 300.000 euro era sufficiente per circa 20 soci, mentre i beneficiari erano 46. Il Commissario dello Stato aveva impugnato la norma per irragionevolezza e carenza di copertura finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 8 della delibera legislativa siciliana del 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095-stralcio II). Parametri: artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. Rimettente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere. La delibera è stata promulgata come legge regionale siciliana n. 8 del 6 febbraio 2006 con omissione del censurato art. 8. L’esaurimento del potere promulgativo preclude che la disposizione acquisti efficacia.
Il principio
Uno stanziamento palesemente insufficiente a soddisfare tutti i destinatari di un beneficio può integrare sia una violazione del principio di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, Cost.) sia un profilo di irragionevolezza (art. 3 Cost.), nella misura in cui il legislatore crea aspettative non soddisfacibili senza razionale criterio di selezione tra beneficiari.
Domande e risposte
Perché uno stanziamento insufficiente viola la Costituzione?
L’art. 81, quarto comma, della Costituzione impone che ogni legge che introduce oneri finanziari indichi la relativa copertura. Se lo stanziamento previsto è palesemente insufficiente a coprire tutti i beneficiari previsti dalla legge stessa, la norma è viziata per carenza di copertura e, al contempo, è irragionevole perché non stabilisce criteri per selezionare chi riceverà effettivamente il beneficio.
Il contributo era legato all’esito del contenzioso?
No. La norma prevedeva l’erogazione del contributo “indipendentemente dalla valutazione dell’andamento del contenzioso in atto pendente”, il che significava che i soci avrebbero ricevuto il contributo a prescindere dall’esito dei giudizi che li vedevano coinvolti.
La norma fu comunque promulgata?
No. Il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la delibera omettendo il censurato art. 8, in modo da impedire che la disposizione acquistasse efficacia giuridica. La promulgazione selettiva è il meccanismo che consente di approvare le parti della delibera non contestate, escludendo quelle impugnate.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — copertura finanziaria delle leggi
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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