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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una norma che attribuiva un contributo forfetario ai soci della cooperativa edilizia “La Gazzella” di Messina, con uno stanziamento palesemente insufficiente a coprire tutti i beneficiari. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Di cosa si tratta

La delibera legislativa siciliana del 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095-stralcio II) prevedeva un contributo forfetario di 15.000 euro per ciascun socio della cooperativa edilizia “La Gazzella – lotto 214 di Messina”, a prescindere dall’esito del contenzioso. Lo stanziamento complessivo di 300.000 euro era sufficiente per circa 20 soci, mentre i beneficiari erano 46. Il Commissario dello Stato aveva impugnato la norma per irragionevolezza e carenza di copertura finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 8 della delibera legislativa siciliana del 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095-stralcio II). Parametri: artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. Rimettente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

La decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere. La delibera è stata promulgata come legge regionale siciliana n. 8 del 6 febbraio 2006 con omissione del censurato art. 8. L’esaurimento del potere promulgativo preclude che la disposizione acquisti efficacia.

Il principio

Uno stanziamento palesemente insufficiente a soddisfare tutti i destinatari di un beneficio può integrare sia una violazione del principio di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, Cost.) sia un profilo di irragionevolezza (art. 3 Cost.), nella misura in cui il legislatore crea aspettative non soddisfacibili senza razionale criterio di selezione tra beneficiari.

Domande e risposte

Perché uno stanziamento insufficiente viola la Costituzione?

L’art. 81, quarto comma, della Costituzione impone che ogni legge che introduce oneri finanziari indichi la relativa copertura. Se lo stanziamento previsto è palesemente insufficiente a coprire tutti i beneficiari previsti dalla legge stessa, la norma è viziata per carenza di copertura e, al contempo, è irragionevole perché non stabilisce criteri per selezionare chi riceverà effettivamente il beneficio.

Il contributo era legato all’esito del contenzioso?

No. La norma prevedeva l’erogazione del contributo “indipendentemente dalla valutazione dell’andamento del contenzioso in atto pendente”, il che significava che i soci avrebbero ricevuto il contributo a prescindere dall’esito dei giudizi che li vedevano coinvolti.

La norma fu comunque promulgata?

No. Il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la delibera omettendo il censurato art. 8, in modo da impedire che la disposizione acquistasse efficacia giuridica. La promulgazione selettiva è il meccanismo che consente di approvare le parti della delibera non contestate, escludendo quelle impugnate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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