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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato norme della Regione Emilia-Romagna sulla copertura dei posti vacanti nel 2003, ritenendole in contrasto con i limiti statali alle assunzioni. Il processo è stato estinto a seguito della rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione.

Di cosa si tratta

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4/2003 autorizzava la copertura dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionali e le assunzioni nelle Aziende sanitarie e nell’ARPA per l’anno 2003. Lo Stato sosteneva che queste previsioni violassero la legislazione concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, che imponeva limiti percentuali alle assunzioni a tempo indeterminato.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 3 e 4 della l.r. Emilia-Romagna n. 4/2003. Parametri: art. 117, terzo comma, Cost. e principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in relazione all’art. 34, comma 11, l. n. 289/2002. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Estinzione del processo. Nel corso dell’udienza pubblica, la difesa erariale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando la delibera del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006. La Regione Emilia-Romagna ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo.

Il principio

La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale senza pronuncia nel merito delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Qual era il limite statale alle assunzioni nel 2003?

L’art. 34, comma 11, della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) prevedeva che le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni regionali, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale fossero contenute entro il 50% delle cessazioni dal servizio dell’anno 2002, in attesa dell’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le Regioni possono derogare ai limiti statali alle assunzioni?

In linea di principio, i limiti statali alle assunzioni nel pubblico impiego, rientrando nella materia del coordinamento della finanza pubblica (legislazione concorrente), si impongono anche alle Regioni come principi fondamentali. Tuttavia, su questa specifica norma la Corte si era già pronunciata con la sentenza n. 390/2004, dichiarandone solo in parte l’incostituzionalità.

Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

Il ricorso era stato instaurato nel 2003 e riguardava norme relative al solo esercizio 2003. Nel corso degli anni successivi, l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 390/2004 della stessa Corte sulla norma interposta) aveva reso meno urgente il prosieguo del giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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