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La Corte ha salvato la legge urbanistico-paesaggistica abruzzese sotto il profilo della prorogatio del Consiglio regionale, riconoscendo che rientrava negli interventi dovuti in base a disposizioni statali. Ha invece dichiarato illegittime le norme che non garantivano il coinvolgimento del Ministero nella pianificazione paesaggistica.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Abruzzo n. 26 del 2014 era stata approvata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio, dopo lo scioglimento dell’assemblea e prima delle nuove elezioni. Disciplinava il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti urbanistici, prevedendo per le varianti al piano paesaggistico la sola partecipazione degli organi ministeriali a una conferenza di servizi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge per violazione dell’art. 123 Cost. (esercizio del potere legislativo in prorogatio oltre i limiti dell’art. 86 dello statuto regionale) e, in subordine, l’art. 2, commi 4 e 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., per contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla prorogatio: la legge rientrava tra gli interventi dovuti in base a disposizioni statali, ammessi dallo statuto, anche perché colmava il vuoto normativo creato dalla sentenza n. 211 del 2013. Ha invece dichiarato illegittimo l’art. 2, commi 4 e 5, nel testo originario, per il mancato adeguato coinvolgimento del Ministero nella pianificazione paesaggistica.
Il principio
In regime di prorogatio il Consiglio regionale può legiferare per gli interventi dovuti in base a impegni europei o disposizioni statali, oltre che per i casi di urgenza e necessità. La pianificazione paesaggistica richiede l’elaborazione congiunta Stato-Regione: il legislatore regionale non può degradare la tutela paesaggistica a mera esigenza urbanistica escludendo o riducendo il coinvolgimento ministeriale.
Domande e risposte
Cosa significa che il Consiglio regionale era in prorogatio?
Significa che operava nel periodo successivo allo scioglimento e prima dell’insediamento del nuovo organo eletto, con poteri limitati agli atti dovuti, urgenti o costituzionalmente indifferibili.
Perché la legge non è stata annullata per la prorogatio?
Perché rientrava tra gli interventi dovuti in base a disposizioni statali, consentiti dallo statuto regionale, e colmava un vuoto normativo creato da una precedente pronuncia della Corte.
Perché sono stati annullati i commi 4 e 5 dell’art. 2?
Perché prevedevano solo una partecipazione degli organi ministeriali, senza garantire l’elaborazione congiunta del piano paesaggistico richiesta dal Codice dei beni culturali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — è il parametro sulla prorogatio: la disciplina dei poteri dell’organo prorogato spetta allo statuto regionale
- Art. 117 della Costituzione — è violato dai commi 4 e 5 dell’art. 2, che invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio
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