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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione Sardegna contro la norma che confermava il contributo regionale alla finanza pubblica e disciplinava l’adeguamento del patto di stabilità. La Regione ha rinunciato al ricorso dopo l’accordo con lo Stato, che ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato la norma che confermava, anche ai fini del patto di stabilità interno, il contributo regionale alla finanza pubblica e ne disciplinava l’adeguamento tramite rinvio alle procedure sul federalismo fiscale. Dopo un accordo del 2014 con il Ministero dell’economia, la Regione ha rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 11, comma 5-bis, del d.l. n. 35 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 6, 7 e 8 dello statuto speciale della Sardegna. La Regione lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. La rinuncia al ricorso da parte della Regione, accettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, estingue il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

Il principio

La rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo costituzionale; gli accordi finanziari tra Stato e Regioni speciali possono così condurre alla definizione in rito dei contenziosi pendenti.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione Sardegna ha rinunciato al ricorso, in esecuzione di un accordo con lo Stato, e la rinuncia è stata accettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Cosa contestava la Regione?

La conferma a tempo indeterminato di un contributo straordinario alla finanza pubblica e il rinvio sine die dell’adeguamento del patto di stabilità, lesivi della sua autonomia finanziaria.

La Corte ha valutato la fondatezza delle censure?

No: l’estinzione del processo per rinuncia accettata impedisce l’esame del merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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