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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittimo l’aumento del contributo alla finanza pubblica imposto unilateralmente a Valle d’Aosta e Sicilia, correlato alle maggiori entrate dell’accisa sull’energia elettrica. Tali entrate spettano alle Regioni speciali e non possono essere riservate all’Erario senza le condizioni statutarie.

Di cosa si tratta

Una norma del 2012 aumentava di 235 milioni di euro annui il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’accisa sull’energia elettrica nei loro territori. Valle d’Aosta e Sicilia hanno contestato la sottrazione di entrate a esse spettanti; le Province autonome di Trento e Bolzano hanno invece rinunciato.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 35, commi 4 e 5, del d.l. n. 1 del 2012. La Valle d’Aosta ha invocato gli artt. 4 e 8 della legge n. 690 del 1981 (norme di attuazione statutaria), la Sicilia gli artt. 36 e 43 dello statuto e l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965: norme che devolvono alle Regioni le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, commi 4 e 5, nella parte in cui l’incremento del concorso alla finanza pubblica era unilateralmente imposto a Valle d’Aosta e Sicilia. Ha dichiarato estinti per rinuncia i giudizi delle Province autonome.

Il principio

Le maggiori entrate dell’accisa sull’energia elettrica spettano alle Regioni a statuto speciale nel cui territorio sono riscosse. Una riserva all’Erario di tali entrate è legittima solo alle condizioni statutarie e di attuazione (destinazione a spese statali, intesa, indicazione dei criteri di quantificazione), che nel caso erano disattese.

Domande e risposte

Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

Perché imponeva unilateralmente alle Regioni speciali un maggior concorso alla finanza pubblica correlato a entrate (accisa sull’energia elettrica) a esse spettanti, senza rispettare le condizioni statutarie per la riserva all’Erario.

A chi spetta il gettito dell’accisa sull’energia elettrica nelle Regioni speciali?

Spetta alle Regioni a statuto speciale nel cui territorio è riscosso, salvo riversamento allo Stato alle condizioni previste dalle norme statutarie e di attuazione.

Cosa è accaduto ai ricorsi delle Province autonome?

Sono stati dichiarati estinti per rinuncia, mentre la Corte ha deciso nel merito solo le impugnative di Valle d’Aosta e Sicilia.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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