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La Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità sul regime fiscale di favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli imprenditori agricoli. Il requisito della prevalenza dell’attività agricola è già immanente alla legge: il giudice rimettente era partito da un presupposto interpretativo errato.
Di cosa si tratta
Una società agricola produceva ortaggi in serra ma ricavava milioni di euro dalla cessione di energia elettrica fotovoltaica, pagando un’IRES irrisoria grazie alla tassazione su base catastale del reddito agrario. La Commissione tributaria di Agrigento dubitava che le norme consentissero il regime di favore anche quando l’attività agricola è del tutto marginale, senza alcun limite.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non fissano alcun limite oltre il quale la produzione di energia da fonti rinnovabili cessa di essere attività connessa a quella agricola e diventa attività industriale tassata in via ordinaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le censure muovevano da un erroneo presupposto interpretativo: il requisito della prevalenza dell’attività agricola, fondato sull’art. 2135 del codice civile, vale anche per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili, pur in assenza di un’espressa indicazione nel comma 423.
Il principio
La produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili da parte dell’imprenditore agricolo è attività connessa — e gode del regime fiscale agrario — solo se ricorre l’utilizzazione prevalente di risorse e attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola, secondo l’art. 2135 c.c. Il requisito della prevalenza è immanente al concetto stesso di connessione e impedisce che l’attività energetica snaturi l’impresa agricola.
Domande e risposte
Quando l’energia da fotovoltaico produce reddito agrario?
Solo quando è attività effettivamente connessa a quella agricola, con utilizzazione prevalente di risorse e attrezzature dell’azienda normalmente impiegate nell’agricoltura, ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché il giudice rimettente riteneva, erroneamente, che la legge non richiedesse il requisito della prevalenza: in realtà tale requisito è già previsto e ricavabile dall’art. 2135 c.c.
Cosa accade se l’attività agricola è del tutto marginale?
Viene meno la connessione: l’attività di produzione di energia diventa industriale e genera reddito d’impresa soggetto a tassazione ordinaria, senza il regime di favore.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — è il parametro sulla capacità contributiva invocato contro il presunto regime di favore, ritenuto però insussistente
- Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento fiscale
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