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La proroga delle sospensioni degli sfratti per categorie protette (anziani, disabili) è stata dichiarata non fondata, ma con un ammonimento al legislatore: ulteriori proroghe senza compensazione per i locatori non potranno sottrarsi alle censure di incostituzionalità.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Firenze aveva dubitato della legittimità dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 122/2002 (conv. l. n. 185/2002), che prorogava fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio nei confronti di conduttori anziani (oltre 65 anni) o con disabilità, privi di reddito sufficiente. Si trattava della terza proroga consecutiva, portando la sospensione totale a oltre due anni e mezzo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze lamentava: disparità di trattamento tra i locatori (art. 3 Cost.); compressione del diritto alla tutela esecutiva (art. 24 Cost.); limitazione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.); violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La norma era già la quarta del genere in pochi anni.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata non fondata. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 310/2003, che aveva già affermato la costituzionalità di misure sospensive purché «transitorie ed essenzialmente limitate nel tempo». Tuttavia ha ammonito: ove il legislatore persista nella stessa logica senza prevedere alcuna comparazione tra condizione del conduttore e del locatore, né misure compensative a carico della collettività, le future proroghe non potranno sottrarsi alle censure di illegittimità costituzionale.
Il principio
Le sospensioni degli sfratti per categorie protette sono costituzionalmente tollerabili solo se circoscritte a un periodo transitorio e non ripetuto; il legislatore non può scaricare indefinitamente l’onere sociale della tutela degli inquilini deboli esclusivamente sui locatori privati, senza compensazione e senza valutazione comparativa delle situazioni.
Domande e risposte
Un locatore può eseguire lo sfratto contro un conduttore anziano ultrasessantacinquenne in difficoltà?
Sì, in linea generale: la sospensione di cui al d.l. n. 122/2002 era una misura temporanea scaduta al 30 giugno 2003 (poi prorogata ancora con d.l. n. 147/2003). La Corte ha chiarito che proroghe indefinite sarebbero incostituzionali.
Perché la Corte non ha accolto la questione pur riconoscendo i problemi?
Perché la sospensione impugnata aveva ancora un carattere formalmente temporaneo e coincideva con l’avvio di un meccanismo di reperimento di alloggi da parte dei Comuni (art. 80, co. 22, l. n. 388/2000). Il vizio di illegittimità sarebbe divenuto insanabile solo con ulteriori proroghe non accompagnate da misure compensative.
I Comuni sono obbligati a trovare alloggi per gli inquilini sfrattati in difficoltà?
La norma del 2000 mirava ad avviare un meccanismo permanente di reperimento da parte dei Comuni di immobili per persone bisognose soggette a sfratti; la sospensione automatica era concepita come transitoria in attesa di questa soluzione strutturale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra locatori che agiscono contro categorie protette e locatori ordinari
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela esecutiva del locatore
- Art. 42 della Costituzione — tutela del diritto di proprietà
- Art. 111 della Costituzione — principio di ragionevole durata del processo anche esecutivo
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