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La questione sull’art. 19 della l. n. 990/1969 (Fondo vittime della strada) è stata dichiarata manifestamente inammissibile: l’ordinanza di rimessione era contraddittoria, priva di motivazione sulla rilevanza e non individuava chiaramente la norma censurata.
Di cosa si tratta
Un sinistro causato da veicolo rimasto sconosciuto. La compagnia UNIPOL aveva risarcito il trasportato e poi agito in surroga contro la SAI (compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), sostenendo di avere diritto al rimborso. La SAI eccepiva che il Fondo dovesse intervenire solo a favore delle «vittime della strada» dirette, non degli assicuratori surroganti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Parma aveva sollevato questione sull’art. 19 l. n. 990/1969 nella parte in cui non limiterebbe l’accesso al Fondo alle sole vittime della strada dirette, con possibile violazione dell’art. 38 Cost. (sicurezza sociale). L’ordinanza si limitava però a riprodurre gli atti difensivi delle parti senza prendere posizione propria.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per tre ragioni: l’ordinanza era contraddittoria e priva di una specifica motivazione sulla rilevanza; censurava l’intero art. 19 (norma complessa) senza indicare quale parte fosse oggetto di censura; il parametro dell’art. 38 Cost. non era accompagnato da alcuna motivazione specifica.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve indicare con precisione la norma censurata, motivare adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e specificare in che modo i parametri costituzionali evocati siano violati: la mera riproduzione delle difese delle parti non è sufficiente a instaurare validamente il giudizio di legittimità.
Domande e risposte
L’assicuratore che ha risarcito un danneggiato in un sinistro con pirata della strada può rivalersi sul Fondo di garanzia?
La questione è rimasta aperta in questo giudizio per inammissibilità. La giurisprudenza di cassazione riconosceva già in alcuni casi la legittimità dell’azione di surrogazione nei confronti del Fondo da parte degli assicuratori che avessero anticipato il risarcimento.
Il trasportato su un veicolo assicurato è una «vittima della strada» ai sensi dell’art. 19?
Questo era uno dei nodi irrisolti: il giudice rimettente sembrava dubitare che il trasportato avesse tale status, potendo rivalersi sul vettore in via contrattuale. La Corte non ha potuto decidere nel merito per l’inammissibilità formale della questione.
Qual è la natura del Fondo di garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo è un’istituzione di sicurezza sociale finanziata con modalità para-fiscali, originariamente gestita dall’INA e poi dalla CONSAP. La sua funzione è garantire il risarcimento quando il responsabile del sinistro sia sconosciuto o non assicurato.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — sicurezza sociale e Fondo vittime della strada invocato come istituzione solidaristica
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.