Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La questione sull’art. 72, comma 1, c.p.p. — che prescrive accertamenti peritali semestrali anche in caso di incapacità irreversibile dell’imputato — è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha confermato la ragionevolezza del sistema di verifiche periodiche.
Di cosa si tratta
Un imputato dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Forlì era stato accertato affetto da amnesia dissociativa con grave stato regressivo, patologia dichiarata dal perito come «irreversibile e ingravescente». Nonostante ciò, la norma imponeva di ripetere la perizia ogni sei mesi per verificare se fosse recuperata la capacità di partecipare coscientemente al processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il G.I.P. del Tribunale di Forlì contestava l’art. 72, comma 1, c.p.p. nella parte in cui obbliga a ripetere le verifiche peritali semestrali anche quando la patologia sia scientificamente accertata come irreversibile, sostenendo la violazione degli artt. 3 e 111, co. 2, Cost. (irragionevolezza e durata del processo).
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha ribadito la propria costante giurisprudenza (sentt. n. 298/1991, n. 281/1995, ord. n. 33/2003): il sistema delle verifiche periodiche bilancia ragionevolmente le garanzie di autodifesa dell’imputato con l’esigenza di contenere la stasi processuale ed evitare comportamenti simulatori. Gli inconvenienti pratici segnalati non possono che trovare soluzione in un intervento legislativo.
Il principio
La previsione di accertamenti peritali periodici sull’incapacità dell’imputato non è irragionevole neppure in presenza di una diagnosi di irreversibilità: il legislatore ha discrezionalmente bilanciato le esigenze dell’imputato con quelle del processo, e l’accertamento peritale in sede scientifica non vincola il sistema giuridico a rinunciare alle verifiche.
Domande e risposte
Se il perito certifica che l’imputato non potrà mai recuperare la capacità processuale, il processo si ferma per sempre?
Sì, il procedimento rimane sospeso. Ma la norma obbliga comunque a rinnovare la perizia ogni sei mesi: la Corte ritiene ragionevole questa previsione perché evita comportamenti simulatori e mantiene un controllo giuridico sulla condizione dell’imputato.
Perché la ripetizione di perizie «inutili» non viola il principio di durata ragionevole del processo?
Secondo la Corte, le verifiche periodiche non hanno finalità sterilmente dilatorie: servono a garantire che l’incapacità sia reale e non simulata. Il principio dell’art. 111 Cost. si applica ai tempi del processo, non alla durata di una sospensione necessaria per tutelare l’imputato.
Esiste un rimedio per ridurre queste perizie ripetute?
La Corte ha indicato che la soluzione spetta al legislatore, che potrebbe introdurre eccezioni per le patologie certificate come assolutamente irreversibili. Fino a un intervento normativo, la regola delle verifiche semestrali rimane obbligatoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza nella previsione di accertamenti peritali periodici anche per patologie irreversibili
- Art. 111 della Costituzione — principio di ragionevole durata del processo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.