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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 110, comma 5, dell’ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941), nella parte in cui non prevede la sospensione o la proroga dell’applicazione del giudice quando il dibattimento sia sospeso per legge. La questione è sollevata dal Tribunale di Milano nel processo a carico di Silvio Berlusconi.

Di cosa si tratta

Nel processo penale a carico dell’on. Silvio Berlusconi, dopo l’entrata in vigore della legge n. 140/2003 (c.d. “lodo Schifani”) che sospendeva i processi a carico delle alte cariche, il Tribunale di Milano si è chiesto se il termine annuale di applicazione di un giudice al collegio dovesse essere prorogato automaticamente durante la sospensione del dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma 5, del r.d. n. 12/1941 (ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede la sospensione o la proroga dell’applicazione del giudice nel caso in cui il dibattimento sia sospeso per legge. Ha altresì sollevato questione sull’art. 1 della legge n. 140/2003, riservata però a separata decisione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 110, comma 5, dell’ordinamento giudiziario. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e non aveva dimostrato con sufficienza che l’applicazione del giudice fosse già scaduta nel momento in cui la questione veniva sollevata.

Il principio

L’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale non pregiudica la possibilità di riproporla con adeguata motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente deve dimostrare in modo specifico la connessione tra la norma impugnata e il caso concreto da decidere.

Domande e risposte

Cos’è l’“applicazione” di un giudice nell’ordinamento giudiziario?

È il provvedimento con cui un giudice viene temporaneamente assegnato a un ufficio diverso da quello di appartenenza per far fronte a esigenze straordinarie. L’art. 110 r.d. n. 12/1941 prevede un termine massimo di durata per tale applicazione.

Perché la questione era rilevante nel processo Berlusconi?

Perché uno dei componenti del collegio era stato applicato alla sezione penale del Tribunale di Milano scadendo il termine durante la sospensione del dibattimento imposta dalla legge n. 140/2003. La sua permanenza nel collegio dopo la scadenza era contestata.

Cosa ha deciso la Corte sulla legge n. 140/2003 (lodo Schifani)?

Quella questione è stata riservata a separata decisione, sfociata nella sentenza n. 24/2004 che ha dichiarato incostituzionale la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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