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La Corte dichiara manifestamente infondati i dubbi sul mancato obbligo di avvisare l’imputato, nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace penale, della facoltà di presentare domanda di oblazione o di avvalersi della remissione del danno. La disciplina speciale del giudice di pace è costituzionalmente legittima.
Di cosa si tratta
In seguito alle stesse ordinanze di rimessione del Giudice di pace di Ferrara che avevano generato l’ordinanza n. 10/2004, la Corte esamina un profilo ulteriore: la mancanza nella citazione penale davanti al giudice di pace non solo dell’avviso di oblazione ma anche della possibilità di avvalersi delle speciali definizioni del procedimento previste dall’art. 35 del d.lgs. 274/2000 (condotte riparatorie).
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Ferrara sollevò questione di legittimità dell’art. 20 del d.lgs. 274/2000 in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, contestando l’omessa previsione nella citazione a giudizio sia dell’avviso di oblazione sia della possibilità di avvalersi delle azioni di cui all’art. 35 (condotte riparatorie).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamate le stesse argomentazioni dell’ordinanza n. 10/2004. Il procedimento davanti al giudice di pace ha caratteristiche strutturali proprie che giustificano una disciplina diversa rispetto al procedimento davanti al tribunale monocratico, senza violare i principi costituzionali di uguaglianza e di difesa.
Il principio
Le speciali forme di definizione del procedimento davanti al giudice di pace penale (oblazione, condotte riparatorie) hanno regole procedurali proprie che non devono necessariamente coincidere con quelle del rito ordinario. La mancata previsione dell’avviso nella citazione non pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa se l’imputato ha altri strumenti per conoscere le proprie facoltà.
Domande e risposte
Cosa sono le «condotte riparatorie» ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 274/2000?
Un istituto peculiare del processo penale davanti al giudice di pace: se l’imputato dimostra di aver risarcito il danno o di aver adottato condotte riparatorie, il giudice può dichiarare estinto il reato per congruità della riparazione.
Quale è la differenza con l’ordinanza n. 10/2004?
L’ordinanza n. 10 contestava solo l’omessa avvertenza sull’oblazione; questa aggiunge anche la mancata informazione sulla possibilità di avvalersi delle condotte riparatorie ex art. 35 d.lgs. 274/2000.
L’imputato davanti al giudice di pace può comunque chiedere l’oblazione?
Sì: la facoltà di chiedere l’oblazione esiste comunque, anche senza avviso formale nella citazione, purché la richiesta sia presentata prima dell’apertura del dibattimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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