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La questione di legittimità costituzionale sull’imposta unica sulle scommesse sportive e sulle quote di prelievo spettanti al CONI è dichiarata manifestamente inammissibile per contraddittorietà della motivazione: il rimettente aveva prospettato in modo subordinato due interpretazioni incompatibili della stessa norma.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano le quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI e le aliquote dell’imposta unica sulle scommesse, lamentando la violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.). Il caso riguardava una concessionaria del servizio di scommesse (Giada-Bet s.r.l.).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 3, comma 231, della legge n. 549/1995 (come sostituito dall’art. 24, comma 26, della legge n. 449/1997) e art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504/1998 sull’imposta unica sulle scommesse. Parametro: art. 23 Cost. (riserva relativa di legge per prestazioni patrimoniali imposte). Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Pistoia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per contraddittorietà della prospettazione. Il rimettente aveva sostenuto in modo subordinato, da un lato, che le quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte (con conseguente applicazione dell’art. 23 Cost.) e, dall’altro, che la violazione dell’art. 23 Cost. sussiste anche se non lo fossero. Tale prospettazione contraddittoria non permette alla Corte di valutare la questione nel merito.
Il principio
L’ordinanza di rimessione che prospetti in modo subordinato due diverse e incompatibili interpretazioni della norma impugnata è affetta da contraddittorietà intrinseca che ne determina la manifesta inammissibilità: il giudice a quo deve indicare in modo chiaro e non contraddittorio il senso della norma di cui dubita la costituzionalità.
Domande e risposte
Cosa sono le quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI?
Sono percentuali del ricavato delle scommesse sportive che i concessionari del servizio devono versare al CONI, stabilite con decreto ministeriale. La questione era se tali quote costituissero prestazioni patrimoniali imposte soggette alla riserva di legge ex art. 23 Cost.
Perché la Corte non si è pronunciata nel merito?
Perché il giudice rimettente aveva sostenuto in modo contraddittorio sia che le quote sono prestazioni patrimoniali imposte, sia che la violazione dell’art. 23 Cost. sussiste anche a prescindere da tale qualificazione. Una prospettazione così contradditoria non consente alla Corte di esaminare la questione.
L’imposta unica sulle scommesse rispetta la riserva di legge?
La Corte non ha deciso questo punto nel merito. La questione della compatibilità dell’art. 23 Cost. con la determinazione delle aliquote tramite fonte secondaria rimane aperta per una valutazione futura su una corretta prospettazione.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva relativa di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, parametro evocato nella questione
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