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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 1082, della legge finanziaria 2007, che prevedeva un «programma quadro per il settore forestale» da proporre alla Conferenza Stato-Regioni. La norma non imponeva alle Regioni obiettivi vincolanti, ma si limitava a promuovere un’iniziativa di coordinamento nel rispetto delle competenze regionali in materia forestale.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva impugnato il comma 1082 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che incaricava il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’ambiente di proporre alla Conferenza Stato-Regioni un programma quadro per la gestione forestale sostenibile, da finanziare con fondi di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002. La Regione Veneto riteneva che questa norma invadesse la competenza regionale in materia forestale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato il comma 1082 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che lo Stato aveva invaso la competenza legislativa regionale residuale in materia di foreste.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. Il comma 1082 non imponeva alle Regioni alcun obbligo né modificava le competenze legislative: si limitava ad autorizzare i Ministeri a elaborare una proposta da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell’accordo previsto dal d.lgs. n. 281/1997. La norma rispettava quindi il principio di leale collaborazione.
Il principio
Una norma statale che si limita a promuovere un’iniziativa di coordinamento inter-istituzionale in materia di competenza regionale, senza imporre obiettivi vincolanti né modificare le competenze legislative, non viola il riparto costituzionale delle attribuzioni. Il raccordo cooperativo con le Regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni è la forma corretta per le politiche forestali nazionali.
Domande e risposte
Chi ha la competenza legislativa in materia forestale?
Le foreste rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), fatta eccezione per i profili che attengono alla tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale) e alla tutela dell’ecosistema in senso lato.
Cos’è un «programma quadro» ai sensi della norma?
È un documento di pianificazione condivisa tra Stato e Regioni, da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, che definisce obiettivi e linee d’azione per la gestione forestale sostenibile, senza forza di legge e senza vincoli automatici sulle legislazioni regionali.
In che senso la norma rispettava le competenze regionali?
La norma non attribuiva allo Stato il potere di imporre direttamente norme forestali alle Regioni: richiedeva solo che i Ministeri formulassero una proposta, poi da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il risultato finale avrebbe comunque richiesto il consenso delle Regioni per diventare vincolante.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza regionale residuale in materia forestale
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà nelle funzioni di gestione forestale
- Art. 119 della Costituzione — finanziamento delle politiche forestali regionali
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