Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 1082, della legge finanziaria 2007, che prevedeva un «programma quadro per il settore forestale» da proporre alla Conferenza Stato-Regioni. La norma non imponeva alle Regioni obiettivi vincolanti, ma si limitava a promuovere un’iniziativa di coordinamento nel rispetto delle competenze regionali in materia forestale.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva impugnato il comma 1082 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che incaricava il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’ambiente di proporre alla Conferenza Stato-Regioni un programma quadro per la gestione forestale sostenibile, da finanziare con fondi di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002. La Regione Veneto riteneva che questa norma invadesse la competenza regionale in materia forestale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato il comma 1082 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che lo Stato aveva invaso la competenza legislativa regionale residuale in materia di foreste.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Il comma 1082 non imponeva alle Regioni alcun obbligo né modificava le competenze legislative: si limitava ad autorizzare i Ministeri a elaborare una proposta da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell’accordo previsto dal d.lgs. n. 281/1997. La norma rispettava quindi il principio di leale collaborazione.

Il principio

Una norma statale che si limita a promuovere un’iniziativa di coordinamento inter-istituzionale in materia di competenza regionale, senza imporre obiettivi vincolanti né modificare le competenze legislative, non viola il riparto costituzionale delle attribuzioni. Il raccordo cooperativo con le Regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni è la forma corretta per le politiche forestali nazionali.

Domande e risposte

Chi ha la competenza legislativa in materia forestale?

Le foreste rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), fatta eccezione per i profili che attengono alla tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale) e alla tutela dell’ecosistema in senso lato.

Cos’è un «programma quadro» ai sensi della norma?

È un documento di pianificazione condivisa tra Stato e Regioni, da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, che definisce obiettivi e linee d’azione per la gestione forestale sostenibile, senza forza di legge e senza vincoli automatici sulle legislazioni regionali.

In che senso la norma rispettava le competenze regionali?

La norma non attribuiva allo Stato il potere di imporre direttamente norme forestali alle Regioni: richiedeva solo che i Ministeri formulassero una proposta, poi da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il risultato finale avrebbe comunque richiesto il consenso delle Regioni per diventare vincolante.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.