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Con l’ordinanza n. 305 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Basilicata n. 38/2009 sulla professione di maestro di mountain bike. La legge regionale era stata integralmente abrogata prima della decisione, rendendo priva di oggetto la questione.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva approvato una legge che istituiva e disciplinava la figura professionale del maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada. Il Governo aveva impugnato l’intera legge davanti alla Corte, ritenendo che l’istituzione di figure professionali fosse riservata allo Stato e non alle Regioni. Prima che la Corte si pronunciasse, la Regione aveva abrogato la legge con la successiva legge finanziaria regionale del 2010.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’intera legge della Regione Basilicata n. 38/2009 per violazione dell’art. 117, commi 1, 2 lett. e) e 3, della Costituzione. La contestazione si basava sul principio costituzionale per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva rinunciato al ricorso dopo che la legge regionale n. 42/2009 (legge finanziaria regionale 2010) aveva integralmente abrogato la legge n. 38/2009 impugnata. In assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia ha comportato l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Il principio
L’abrogazione integrale di una legge regionale impugnata in via principale, seguita dalla rinuncia al ricorso da parte del Governo, comporta l’estinzione del processo costituzionale ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. Il principio di fondo è che la Regione non può istituire autonomamente nuove figure professionali con titoli abilitanti propri.
Domande e risposte
Perché le Regioni non possono istituire nuove professioni?
Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario (sentenza n. 153/2006). Le Regioni possono disciplinare solo gli aspetti con specifico collegamento regionale.
Cosa succede quando una legge impugnata viene abrogata prima della sentenza?
Se il ricorrente rinuncia e la controparte accetta (o non si è costituita), il processo si estingue. Se invece la questione è di legittimità costituzionale incidentale o se permangono effetti della norma abrogata, la Corte può comunque pronunciarsi nel merito.
La professione di maestro di mountain bike esiste oggi in Italia?
Non esiste una disciplina normativa regionale specifica riconosciuta. Le attività di guida e istruzione nel mountain bike rientrano nel quadro delle professioni sportive e delle norme sull’ordinamento sportivo nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.