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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia e non fondata quella della Corte d’appello di Firenze sull’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 (testo unico maternità), nella parte in cui non attribuiva al padre libero professionista il diritto all’indennità di maternità in alternativa alla madre biologica.
Di cosa si tratta
Il testo unico delle disposizioni in materia di maternità (d.lgs. n. 151 del 2001) prevede all’art. 70 l’indennità di maternità per le libere professioniste iscritte a casse di previdenza autonome. Alcuni giudici avevano dubitato che la norma fosse incostituzionale nella parte in cui non estendeva il beneficio anche al padre libero professionista, in alternativa alla madre biologica.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Firenze (e separatamente quella di Venezia) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione (Firenze) e agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 (Venezia), nella parte in cui non prevedeva il diritto del padre libero professionista di percepire l’indennità di maternità in alternativa alla madre.
La decisione della Corte
La Corte ha: a) dichiarato inammissibile la questione della Corte d’appello di Venezia (perché il rimettente non aveva correttamente individuato la norma applicabile al caso concreto); b) dichiarato non fondata la questione della Corte d’appello di Firenze, rilevando che la scelta del legislatore di limitare l’indennità alla madre biologica era rimessa alla discrezionalità del Parlamento in un settore in evoluzione normativa.
Il principio
La disciplina dell’indennità di maternità per i liberi professionisti spetta alla discrezionalità del legislatore, che deve contemperare esigenze diverse (tutela della maternità biologica, parità tra genitori, sostenibilità delle casse previdenziali). La mancata estensione al padre non è irragionevole in quanto la Corte non può rivolgersi alla sola cassa previdenziale di appartenenza del padre, in assenza di una disciplina legislativa organica.
Domande e risposte
Il padre libero professionista ha oggi diritto all’indennità di maternità?
La normativa è stata modificata negli anni successivi. La questione è rimasta sensibile e ha portato a interventi legislativi progressivi in materia di congedi parentali e indennità per i lavoratori autonomi e professionisti.
Perché la questione di Venezia è stata dichiarata inammissibile?
Perché la Corte d’appello di Venezia non aveva correttamente individuato la norma applicabile al caso concreto: il rimettente aveva omesso di valutare se esistesse già nell’ordinamento una norma che regolasse la fattispecie, senza doversi rivolgere esclusivamente all’art. 70 del d.lgs. n. 151.
Chi era coinvolto nel giudizio di Firenze?
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense era convenuta in un giudizio in cui l’avvocato P.L.F. aveva chiesto il pagamento dell’indennità di maternità per la nascita del figlio avvenuta nel 2006. Il Tribunale di Firenze gli aveva riconosciuto il diritto; la Cassa aveva appellato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 29 della Costituzione — Famiglia
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della famiglia e della maternità
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