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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada (obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dal d.l. n. 151 del 2003) prevede che il proprietario del veicolo, quando non era alla guida al momento dell’infrazione, debba comunicare all’autorità i dati personali e della patente del conducente effettivo. Chi non fornisce tali dati senza giustificato motivo è soggetto a sanzione e alla decurtazione di punti dalla propria patente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Recanati ha sollevato, con due ordinanze identiche, questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. I ricorrenti erano proprietari di veicoli che dichiaravano di non ricordare il conducente al momento dell’infrazione, commessa tempo prima.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, ritenendo che la disciplina non violasse né il principio di uguaglianza, né il diritto di difesa, né il principio di personalità della responsabilità penale. L’obbligo di comunicare il conducente è un onere amministrativo ragionevole e la decurtazione di punti à carico del proprietario che non collabora ha una propria giustificazione.
Il principio
L’obbligo del proprietario di un veicolo di comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione è una misura ragionevole volta a consentire l’effettiva attribuzione della responsabilità per violazioni stradali legate al comportamento del conducente. La decurtazione di punti a carico del proprietario non collaborante costituisce una sanzione autonoma per il mancato adempimento di un obbligo di legge, non una punizione per l’altrui illecito.
Domande e risposte
Il proprietario di un veicolo deve sempre comunicare chi stava guidando?
Sì, salvo giustificato e documentato motivo. Se non comunica i dati del conducente, subisce lui stesso la decurtazione dei punti prevista per la violazione commessa. Il sistema mira a evitare che il proprietario possa «coprire» il conducente effettivo.
Non si tratta di una punizione per un fatto altrui, in contrasto con l’art. 27 Cost.?
No, secondo la Corte. La sanzione a carico del proprietario non deriva dal fatto del conducente, ma dall’inadempimento del proprio obbligo di comunicazione. È una responsabilità autonoma per un fatto proprio: il rifiuto di collaborare con l’autorità.
Cosa succede se il proprietario dimostra di non sapere chi guidava?
La norma prevede l’esimente del «giustificato e documentato motivo». Il proprietario che dimostri in modo documentato di non poter conoscere il conducente non è soggetto alla sanzione. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a dichiarare di non ricordare, senza documentazione idonea.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale
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