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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 306 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 18 della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui riservava al solo cittadino italiano il rifiuto di consegna per eseguire la pena in Italia. La questione era divenuta priva di oggetto poiché la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità di quella norma con la sentenza n. 227/2010.

Di cosa si tratta

Un cittadino romeno stabilmente residente in Italia era stato raggiunto da un mandato d’arresto europeo per scontare una pena detentiva in Romania. La legge italiana sul mandato d’arresto europeo consentiva alla Corte d’appello di rifiutare la consegna e far eseguire la pena in Italia solo per i cittadini italiani, non per i residenti stranieri. La Corte d’appello di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale su questo punto.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 per violazione degli artt. 3, 27 terzo comma e 117 primo comma della Costituzione. La norma riservava al solo cittadino italiano la possibilità di scontare in Italia la pena inflitta da uno Stato UE, escludendo i residenti stabili non cittadini.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Nelle more del giudizio, la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità della stessa disposizione con la sentenza n. 227 del 2010, estendendo il diritto di eseguire la pena in Italia anche al cittadino UE che abbia residenza o dimora legittima ed effettiva nel territorio italiano. Essendo venuto meno il limite censurato, la questione era priva di oggetto.

Il principio

La sentenza n. 227/2010 (richiamata nell’ordinanza) ha stabilito che il rifiuto di consegna nell’ambito del mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di pena detentiva spetta anche al cittadino di un altro Stato UE che abbia residenza o dimora legittima ed effettiva in Italia, in base ai principi di non discriminazione, finalità rieducativa della pena e vincoli dell’ordinamento comunitario.

Domande e risposte

Cos’è il mandato d’arresto europeo esecutivo?

Il MAE esecutivo è emesso da uno Stato UE per far eseguire a un cittadino di un altro Stato una condanna penale definitiva già pronunciata. Si distingue dal MAE processuale, che serve per processare un indagato.

Dopo la sentenza n. 227/2010, chi può chiedere di scontare la pena in Italia?

Sia i cittadini italiani sia i cittadini di un altro Stato UE che abbiano residenza o dimora legittima ed effettiva nel territorio italiano possono chiedere di eseguire in Italia la pena loro inflitta da un altro Stato UE.

Cosa significa “manifesta inammissibilità” in una decisione della Corte?

La manifesta inammissibilità è una formula di rito con cui la Corte, in camera di consiglio, chiude rapidamente una questione che non supera un vaglio preliminare: ad esempio perché la norma censurata è già stata eliminata o modificata da una sentenza precedente, rendendo inutile un ulteriore esame di merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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