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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 9 della legge n. 67 del 2014, in tema di processo in assenza dell’imputato. Il giudice rimettente aveva sbagliato a individuare la norma da censurare: voleva applicare la disciplina del processo di esecuzione, regolata da un’altra disposizione.
Di cosa si tratta
La legge n. 67 del 2014 ha introdotto il processo in assenza dell’imputato, in sostituzione del vecchio processo contumaciale, per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa disciplina prevede la sospensione del procedimento quando l’imputato è irreperibile, ma riguarda la fase di cognizione (udienza preliminare, dibattimento, appello), non il procedimento di esecuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario della Spezia, giudice dell’esecuzione, ha censurato l’art. 9 della legge n. 67 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui non prevede che la sospensione del procedimento in assenza si applichi anche alla costituzione delle parti nell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice è incorso in un errore nell’individuazione della norma censurata: l’art. 9 della legge n. 67 del 2014 ha novellato gli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., norme proprie del giudizio di cognizione, mentre il procedimento di esecuzione è regolato dall’art. 666 cod. proc. pen. Era a quest’ultimo che andavano rivolte le censure. Inoltre, estendere quella disciplina all’esecuzione avrebbe richiesto un tasso di manipolatività eccessivo, invadendo la discrezionalità del legislatore.
Il principio
Il giudice che intenda denunciare una lacuna deve individuare correttamente la norma applicabile nel suo giudizio: l’errore nell’individuazione della disposizione censurata rende inammissibile la questione. La conformazione degli istituti processuali resta riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra giudizio di cognizione ed esecuzione?
La cognizione è la fase in cui si accerta la responsabilità dell’imputato; l’esecuzione dà attuazione alla condanna già definitiva. Hanno strutture e regole diverse, anche per la partecipazione delle parti.
Perchè la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perchè il giudice ha censurato l’art. 9 della legge n. 67 del 2014, riferito alla cognizione, mentre nel suo giudizio doveva applicare l’art. 666 cod. proc. pen., proprio dell’esecuzione.
La Corte poteva estendere la sospensione all’esecuzione?
No: l’estensione avrebbe richiesto un intervento eccessivamente manipolativo, riservato alle scelte discrezionali del legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sulla parità di trattamento rispetto all’imputato nel processo di cognizione
- Art. 24 della Costituzione — invocato sul diritto di difesa dell’irreperibile
- Art. 111 della Costituzione — invocato sul giusto processo
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo
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