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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bergamo contro il Senato, che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, alcune dichiarazioni del senatore Calderoli. Si tratta della sola fase di ammissibilità: il merito sarà deciso in seguito.

Di cosa si tratta

L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni (insindacabilità). Quando un giudice procede contro un parlamentare e la Camera afferma che le sue dichiarazioni sono coperte da tale guarentigia, può nascere un conflitto tra il potere giudiziario e quello parlamentare, che la Corte costituzionale è chiamata a risolvere.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bergamo, investito di un procedimento penale per diffamazione aggravata, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, chiedendo di accertare che non spettava a quest’ultimo dichiarare insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore, e di annullare la relativa deliberazione del 16 settembre 2015.

La decisione della Corte

In questa fase la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, limitandosi a delibare senza contraddittorio la sussistenza dei requisiti. Ha riconosciuto la legittimazione del Tribunale di Bergamo, quale organo giurisdizionale a competere nel conflitto, e quella del Senato, organo competente a dichiarare in via definitiva la propria volontà sull’applicazione dell’art. 68 Cost. Esiste dunque la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte; restano impregiudicate le ulteriori questioni di merito.

Il principio

La fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato comporta una mera delibazione dei requisiti soggettivo e oggettivo, senza contraddittorio e senza pronuncia sul merito: la dichiarazione di ammissibilità consente solo la prosecuzione del giudizio, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione, anche di ammissibilità.

Domande e risposte

Cosa decide la Corte nella fase di ammissibilità del conflitto?

Verifica soltanto, senza contraddittorio, se esistano i presupposti del conflitto (la legittimazione delle parti e la materia di competenza della Corte), senza decidere chi abbia ragione nel merito.

Cosa protegge l’art. 68 della Costituzione?

Protegge i membri del Parlamento dalla responsabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; perchè operi serve un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

La decisione ha stabilito chi ha ragione?

No. La Corte si è limitata a dichiarare ammissibile il conflitto: il merito, cioè se le dichiarazioni fossero davvero insindacabili, sarà deciso in una fase successiva.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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