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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bergamo contro il Senato, che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, alcune dichiarazioni del senatore Calderoli. Si tratta della sola fase di ammissibilità: il merito sarà deciso in seguito.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni (insindacabilità). Quando un giudice procede contro un parlamentare e la Camera afferma che le sue dichiarazioni sono coperte da tale guarentigia, può nascere un conflitto tra il potere giudiziario e quello parlamentare, che la Corte costituzionale è chiamata a risolvere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Bergamo, investito di un procedimento penale per diffamazione aggravata, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, chiedendo di accertare che non spettava a quest’ultimo dichiarare insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore, e di annullare la relativa deliberazione del 16 settembre 2015.
La decisione della Corte
In questa fase la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, limitandosi a delibare senza contraddittorio la sussistenza dei requisiti. Ha riconosciuto la legittimazione del Tribunale di Bergamo, quale organo giurisdizionale a competere nel conflitto, e quella del Senato, organo competente a dichiarare in via definitiva la propria volontà sull’applicazione dell’art. 68 Cost. Esiste dunque la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte; restano impregiudicate le ulteriori questioni di merito.
Il principio
La fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato comporta una mera delibazione dei requisiti soggettivo e oggettivo, senza contraddittorio e senza pronuncia sul merito: la dichiarazione di ammissibilità consente solo la prosecuzione del giudizio, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione, anche di ammissibilità.
Domande e risposte
Cosa decide la Corte nella fase di ammissibilità del conflitto?
Verifica soltanto, senza contraddittorio, se esistano i presupposti del conflitto (la legittimazione delle parti e la materia di competenza della Corte), senza decidere chi abbia ragione nel merito.
Cosa protegge l’art. 68 della Costituzione?
Protegge i membri del Parlamento dalla responsabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; perchè operi serve un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.
La decisione ha stabilito chi ha ragione?
No. La Corte si è limitata a dichiarare ammissibile il conflitto: il merito, cioè se le dichiarazioni fossero davvero insindacabili, sarà deciso in una fase successiva.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro centrale: insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.