Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi sui conflitti di attribuzione promossi dalla Valle d’Aosta e dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dopo che le due autonomie avevano rinunciato ai ricorsi in seguito ad accordi con il Governo.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva ripartito tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome un contributo alla finanza pubblica, mediante un decreto del Ministero dell’economia del 17 giugno 2014. La Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano ritenevano che il decreto ledesse la loro autonomia finanziaria e i principi statutari, e avevano quindi sollevato conflitto di attribuzione tra enti.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto verteva sul decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014, impugnato dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Provincia di Bolzano in riferimento, tra l’altro, agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza e alle norme dei rispettivi statuti speciali in materia di ordinamento finanziario.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato estinti i processi. A seguito degli accordi in materia di finanza pubblica conclusi con il Governo, le ricorrenti avevano rinunciato ai propri ricorsi e le rinunce erano state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri: la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.
Il principio
Nel conflitto di attribuzione tra enti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo: gli accordi finanziari raggiunti tra Stato e autonomie speciali possono comporre la controversia senza una pronuncia di merito della Corte.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
E’ il giudizio con cui una Regione o una Provincia autonoma contesta che lo Stato (o un altro ente) abbia esercitato un potere invadendo la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita.
Perchè i processi sono stati dichiarati estinti?
Perchè le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi dopo aver raggiunto accordi sulla finanza pubblica con il Governo, e tali rinunce sono state accettate dallo Stato.
Cosa comporta l’estinzione del processo?
Comporta la chiusura del giudizio senza decisione sul merito: l’atto impugnato non viene nè annullato nè confermato dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — invocato sul riparto delle competenze finanziarie tra Stato e autonomie
- Art. 119 della Costituzione — invocato sull’autonomia finanziaria delle Regioni e Province autonome
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.