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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario, che consente al magistrato di sorveglianza di decidere sulla liberazione anticipata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. La procedura è compatibile con il diritto di difesa: il contraddittorio pieno è garantito nella fase del reclamo al tribunale di sorveglianza.
Di cosa si tratta
La legge n. 277/2002 aveva introdotto nell’ordinamento penitenziario l’art. 69-bis, che prevede una procedura semplificata per la concessione della liberazione anticipata: il magistrato di sorveglianza decide de plano, senza contraddittorio, e solo in caso di reclamo si apre una procedura a contraddittorio pieno davanti al tribunale di sorveglianza. Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli riteneva questa procedura lesiva del diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha impugnato l’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, nella parte in cui non prevede l’applicazione delle disposizioni regolative del procedimento di sorveglianza (artt. 666 e 678 c.p.p.), in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha ricordato la propria consolidata giurisprudenza sulla compatibilità con il diritto di difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, che prevedono la decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno attivata dalla parte insoddisfatta. In un procedimento attivato su istanza dello stesso richiedente, la possibilità di illustrare la propria domanda e di opporsi a una decisione reiettiva è già garanzia sufficiente del diritto di difesa.
Il principio
Un procedimento a contraddittorio eventuale e differito — in cui la decisione de plano è seguita da una fase a contraddittorio pieno attivata dall’interessato in caso di insoddisfazione — è compatibile con il diritto di difesa sancito dall’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso per adattarsi alle esigenze di ciascun procedimento.
Domande e risposte
Come funziona la procedura di liberazione anticipata ex art. 69-bis?
Il condannato presenta istanza al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Il provvedimento viene comunicato ai soggetti indicati nell’art. 127 c.p.p., i quali possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, dove si svolge il procedimento a contraddittorio pieno.
Perché la procedura non viola il diritto di difesa?
Perché la fase del reclamo, in cui è garantito il pieno contraddittorio, è sempre attivabile dall’insoddisfatto. L’esercizio del diritto di difesa è pienamente assicurato nella procedura considerata nel suo complesso.
Il silenzio della legge sulla possibilità di presentare memorie è equiparabile a un diniego?
No, secondo la Corte. Se la legge riconosce al condannato il potere di chiedere l’applicazione di una misura su base argomentativa e documentale, lo abilita implicitamente anche a successive produzioni a sostegno degli argomenti addotti, in assenza di un’esplicita preclusione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro evocato nella questione
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena, connessa alla liberazione anticipata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.