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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, che regolamentava le pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali (agopuntura, omeopatia, fitoterapia ecc.). La Regione ha invaso la competenza statale esclusiva sull’individuazione delle figure professionali sanitarie, materia di legislazione concorrente in cui i principi fondamentali spettano allo Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva approvato una legge che, nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta del paziente, istituiva un registro regionale per gli operatori di pratiche terapeutiche non convenzionali, prevedeva percorsi formativi pluriennali e il rilascio di titoli professionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge per violazione dell’art. 117 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Piemonte n. 25/2002 in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione: la materia delle professioni sanitarie rientra nella legislazione concorrente, dove i principi fondamentali — inclusa l’individuazione delle figure professionali — spettano allo Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso. La disciplina de qua rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di “professioni” ex art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il principio fondamentale, ricavabile dalla legislazione statale esistente (d.lgs. n. 502/1992, legge n. 42/1999), riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali sanitarie, con i relativi profili e ordinamenti didattici. Istituendo un registro, definendo requisiti formativi e rilasciando titoli professionali, la Regione Piemonte ha violato tale principio fondamentale.

Il principio

Nella materia delle professioni sanitarie, l’individuazione delle figure professionali — con i rispettivi profili e ordinamenti didattici — è riservata allo Stato anche dopo la riforma del Titolo V. Le Regioni non possono istituire nuove figure professionali sanitarie, neppure per discipline non ancora disciplinate dallo Stato, poiché ciò viola il principio fondamentale che riserva tale potere alla legislazione statale.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva regolamentare le medicine non convenzionali?

Perché la regolamentazione delle figure professionali sanitarie rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di “professioni”, dove i principi fondamentali appartengono allo Stato. Istituire un registro professionale, definire percorsi formativi e rilasciare titoli significa creare una nuova figura professionale, atto riservato allo Stato.

Cosa dicono le norme statali sulla materia?

L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999 riservano allo Stato l’individuazione delle figure professionali sanitarie e dei rispettivi ordinamenti didattici. Questi principi fondamentali restano vigenti anche dopo la riforma del Titolo V del 2001.

Le medicine non convenzionali non possono essere praticate in Italia?

La sentenza non riguarda la liceità delle pratiche terapeutiche non convenzionali, ma la competenza a regolamentarle. Le singole pratiche rimangono soggette alla disciplina statale vigente; è solo la creazione di nuove figure professionali ad essere riservata al legislatore nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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