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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GIP di Palmi sull’art. 9 della legge n. 1423/1956. La prescrizione di “non dare ragione di sospetti” non costituisce un obbligo penalmente sanzionato ma una direttiva di comportamento riconducibile al paradigma dell’honeste vivere, priva quindi di rilievo concreto nel procedimento a quo.
Di cosa si tratta
Il GIP di Palmi, investito di una richiesta di archiviazione per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva sollevato questione di incostituzionalità della norma che sanziona chi viola le prescrizioni imposte ai prevenuti, nella parte in cui queste includono l’obbligo di “non dare ragione di sospetti”. Il soggetto in questione era stato visto colloquiare per una decina di minuti con pregiudicati.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Palmi ha impugnato l’art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all’art. 5, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione della prescrizione di “non dare ragione di sospetti”, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione (principio di determinatezza).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La prescrizione di “non dare ragione di sospetti” non è un obbligo penalmente sanzionato ma una direttiva di condotta riconducibile al paradigma dell’honeste vivere: essa è la proiezione esteriore del comportamento di chi osservi il precetto costituzionalmente imposto a chiunque di “vivere onestamente”. Il profilo evocato non era pertinente al caso concreto, in cui si discuteva invece dell’associazione abituale con persone condannate.
Il principio
Le prescrizioni generali di “genere” imposte ai sorvegliati speciali — come quella di “non dare ragione di sospetti” — non costituiscono specifici “obblighi” penalmente sanzionati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1423/1956, ma direttive di condotta riconducibili al paradigma dell’honeste vivere. Solo gli obblighi nominatim indicati dalla legge sono penalmente sanzionati.
Domande e risposte
Quali prescrizioni sono penalmente sanzionate per il sorvegliato speciale?
Le prescrizioni puntualmente e nominatim indicate dall’art. 5 della legge n. 1423/1956, come l’obbligo di non associarsi abitualmente con persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione. Le prescrizioni di tipo generico (come “non dare ragione di sospetti”, “vivere onestamente”) non costituiscono obblighi penalmente sanzionati.
Perché la questione era irrilevante nel procedimento a quo?
Perché il profilo concreto da valutare riguardava la prescrizione di “non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne”, non quella di “non dare ragione di sospetti”. La richiesta di archiviazione era stata fondata proprio sulla mancanza di abitudinalità nell’associazione.
La prescrizione di “non dare ragione di sospetti” è inutile?
No: ha una funzione orientativa e comportamentale nel quadro della sorveglianza speciale, come specificazione del più generale obbligo di vivere onestamente. Non è però qualificabile come obbligo penalmente sanzionato, il che la preserva dalle censure di indeterminatezza.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità e determinatezza in materia penale, parametro evocato
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