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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Bari sugli artt. 64, comma 3-bis, c.p.p. e 26 della legge n. 63/2001. Il rimettente proponeva un’interpretazione della norma intertemporale che avrebbe impedito l’uso delle dichiarazioni anche in caso di irripetibilità sopravvenuta del dichiarante: ma tale lettura è errata, poiché l’art. 512 c.p.p. rimane pienamente operativo in questi casi.
Di cosa si tratta
Nel corso di un dibattimento, il Tribunale di Bari non aveva potuto procedere all’esame di una persona imputata in procedimento connesso, perché quest’ultima era divenuta fisicamente e mentalmente incapace. Le dichiarazioni accusatorie rese da costei nel corso delle indagini preliminari erano state contestate dai difensori, che ne chiedevano l’inutilizzabilità per mancanza dell’avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera c), c.p.p., non previsto dalla legge previgente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bari ha impugnato l’art. 64, comma 3-bis, c.p.p. e l’art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui — secondo la sua interpretazione — non consentirebbero l’uso di dichiarazioni rese senza avvertimento nel corso delle indagini quando la prova orale diventi impossibile per cause sopravvenute, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, rilevando che il rimettente fondava le sue censure su un’interpretazione erronea delle norme impugnate. L’art. 512 c.p.p. — che consente la lettura di dichiarazioni divenute irripetibili per cause imprevedibili — non è stato inciso dalla legge n. 63/2001 e rimane pienamente applicabile. Il “silenzio” della norma transitoria riguardo all’irripetibilità sopravvenuta si spiega proprio perché questa è una delle figure paradigmatiche in cui il contraddittorio è legittimamente derogato ai sensi dell’art. 111, quinto comma, della Costituzione.
Il principio
La disciplina intertemporale introdotta dalla legge n. 63/2001 sul “giusto processo” non ha eliminato l’operatività dell’art. 512 c.p.p.: quando la ripetizione dell’atto dichiarativo è divenuta impossibile per cause imprevedibili, le dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina restano leggibili in dibattimento, anche in assenza degli avvertimenti previsti dal nuovo art. 64, comma 3.
Domande e risposte
Cosa succede se un testimone o coimputato diventa incapace di deporre in dibattimento?
L’art. 512 c.p.p. consente al giudice di dar lettura delle dichiarazioni precedentemente rese da quel soggetto, se l’impossibilità di ripetizione dipende da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione. Questa regola non è stata modificata dalla legge n. 63/2001.
L’avvertimento ex art. 64, comma 3, c.p.p. è necessario anche per le dichiarazioni rese prima del 2001?
No, non per le dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della legge n. 63/2001. La disciplina transitoria dell’art. 26 di quella legge non ha l’effetto di rendere inutilizzabili le precedenti dichiarazioni quando il dichiarante non possa più essere esaminato in dibattimento per causa imprevedibile.
Il “giusto processo” impone sempre il contraddittorio?
No. L’art. 111, quinto comma, della Costituzione prevede espressamente che il contraddittorio nella formazione della prova possa essere derogato quando la prova sia divenuta oggettivamente irripetibile. È questa una delle eccezioni costituzionalmente previste al principio del contraddittorio.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio, parametro evocato nella questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, tra i parametri evocati
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