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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2059 c.c. relativa al risarcimento del danno morale in caso di sinistro stradale con applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2. La questione è identica a quella già dichiarata non fondata con la sentenza n. 233/2003, che aveva reinterpretato l’art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata.
Di cosa si tratta
Nel giudizio davanti al Tribunale di Genova, l’attore chiedeva il risarcimento del danno morale per lesioni subite in un sinistro stradale. Il rimettente, applicando un’interpretazione consolidata, riteneva che il ricorso alla presunzione di colpa paritaria di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. impedisse il risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p., per difetto di prova circa la concreta misura della colpa di ciascun conducente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 2059 del codice civile, “nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell’art. 2054 c.c.”, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 233/2003. In quella pronuncia aveva affermato che l’art. 2059 c.c. — avendo assunto una funzione non più sanzionatoria ma tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale — deve essere interpretato nel senso che “il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge”. La questione, riproposta negli stessi termini, va dichiarata manifestamente infondata.
Il principio
Il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. è risarcibile anche quando la colpa del responsabile sia accertata mediante una presunzione di legge (come l’art. 2054, secondo comma, c.c. per i sinistri stradali), in quanto l’art. 2059 svolge oggi una funzione tipizzante e non più meramente sanzionatoria.
Domande e risposte
Cosa si intende per “danno non patrimoniale” ex art. 2059 c.c.?
Il danno non patrimoniale comprende il danno morale soggettivo (sofferenza psicologica), il danno biologico e ogni altro pregiudizio non economico alla persona. L’art. 2059 c.c. stabilisce che esso è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge.
Perché si discuteva del risarcimento in caso di presunzione di colpa?
L’art. 185 c.p. prevede il risarcimento del danno morale solo in presenza di reato. Applicando la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., non era provata la colpa individuale di ciascun conducente. La Corte ha chiarito che ciò non esclude il risarcimento, poiché la norma si interpreta in chiave costituzionalmente orientata.
Come si calcola il danno morale in un sinistro stradale con doppia presunzione di colpa?
Questo profilo riguarda la liquidazione del danno, che resta affidata al giudice ordinario. Il punto chiarito dalla Corte è che la presunzione di colpa non costituisce ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro evocato nella questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.