Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e della relativa accettazione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le disposizioni impugnate della legge regionale n. 20/2002 erano state eliminate dalla successiva legge regionale n. 34/2002, rendendo priva di oggetto la questione.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, relativa alla classificazione del personale regionale. In particolare erano censurate le norme che consentivano l’inquadramento stabile di personale assunto a tempo determinato attraverso procedure selettive riservate (ritenute in contrasto con il principio del pubblico concorso) e una norma sui requisiti di accesso alla dirigenza. La Regione aveva però successivamente emanato la legge n. 34/2002, che eliminava le disposizioni impugnate.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20/2002, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva depositato atto di rinuncia al ricorso il 9 aprile 2003, motivata dall’intervenuta eliminazione delle norme impugnate da parte della legge regionale n. 34/2002. La Regione ha accettato la rinuncia l’8 ottobre 2003. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo.

Il principio

La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate è una delle situazioni che tipicamente inducono il ricorrente a rinunciare.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

Perché la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato la legge regionale n. 34/2002, che eliminava tutte le disposizioni contestate dal Governo. Con la scomparsa delle norme impugnate, la prosecuzione del giudizio non aveva più senso pratico.

Cosa succede quando entrambe le parti concordano sulla chiusura del giudizio?

Il processo si estingue. Art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stabilisce che la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte estingue il processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.

La questione sul pubblico concorso è rimasta irrisolta?

In questo specifico procedimento sì, perché il giudizio si è estinto senza pronuncia di merito. Il principio del concorso pubblico ex art. 97 Cost. è però stato costantemente affermato dalla Corte in numerose altre pronunce.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.