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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge finanziaria siciliana per il 2001. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, così privando definitivamente di effetti le norme contestate.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni del disegno di legge n. 1168 (legge finanziaria regionale per il 2001), approvato dall’Assemblea regionale siciliana. Le censure riguardavano norme in materia tributaria, appalti, personale regionale, beni culturali e pianificazione urbanistica. Nel frattempo il Presidente della Regione aveva proceduto a una promulgazione parziale della legge, omettendo tutte le disposizioni impugnate.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato in via principale numerosi articoli del disegno di legge regionale n. 1168, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione parziale della legge (legge regionale 3 maggio 2001, n. 6), con la conseguenza che esse non potevano più produrre alcun effetto. L’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea, preclude definitivamente la possibilità che le parti omesse acquistino efficacia.

Il principio

La promulgazione parziale di una legge regionale siciliana, con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, esaurisce definitivamente il potere promulgativo e priva di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale su quelle disposizioni, imponendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa significa “promulgazione parziale” di una legge regionale?

In Sicilia, lo statuto speciale prevede che il Presidente della Regione possa promulgare la legge anche parzialmente, omettendo le disposizioni che il Commissario dello Stato ha ritenuto incostituzionali. In tal modo queste ultime non entrano in vigore e il giudizio costituzionale perde il suo oggetto.

Il ricorso del Commissario diventa inutile dopo la promulgazione parziale?

Sì, in quanto le disposizioni omesse non possono più produrre effetti giuridici. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, rilevando che il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane ha carattere preventivo e termini assai ristretti.

La procedura siciliana è diversa da quella del titolo V della Costituzione?

Sì. Come confermato nella stessa sentenza, la disciplina delle impugnazioni dei disegni di legge approvati dall’Assemblea regionale siciliana resta regolata dall’art. 28 dello Statuto speciale, non dall’art. 127 Cost. riformato nel 2001, per la singolarità e la natura preventiva di quel procedimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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