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La Corte dichiara illegittime le norme pugliesi che equiparavano, ai fini previdenziali e con effetto retroattivo, il personale dei SERT già in regime di convenzione al personale di ruolo: così facendo la Regione ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale e ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Per salvaguardare la funzionalità dei Servizi per le tossicodipendenze, una legge statale del 1999 aveva inserito nei ruoli delle aziende sanitarie il personale specializzato già convenzionato. La Regione Puglia, con proprie norme, aveva riconosciuto a tale personale, anche ai fini previdenziali e con efficacia retroattiva, l’anzianità del servizio prestato in convenzione, imponendo la contribuzione INPDAP come per i dipendenti di ruolo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Lecce, giudice del lavoro, sollevava questioni sull’art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 e sull’art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006 (come sostituito dall’art. 24 della legge reg. n. 10 del 2007), in riferimento agli artt. 3, 81 e 117, secondo comma, lett. l) ed o), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell’immissione in ruolo, sia coperto da contribuzione INPDAP alla stessa stregua del personale dipendente. Dichiara inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2009, che estendeva la stessa disciplina agli specialisti ambulatoriali.
Il principio
La disciplina previdenziale è riservata alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. o); la Regione non può equiparare retroattivamente il personale convenzionato a quello di ruolo creando un rapporto previdenziale estraneo all’ordinamento, invadendo anche la materia «ordinamento civile».
Domande e risposte
Cosa non poteva fare la Regione Puglia?
Non poteva stabilire, con propria legge e con effetto retroattivo, che il periodo svolto in convenzione fosse coperto dalla stessa contribuzione del personale di ruolo, perché la materia previdenziale è di competenza esclusiva statale.
Cos’è la dichiarazione di illegittimità «in via consequenziale»?
È l’estensione dell’annullamento ad altre norme strettamente connesse, qui l’art. 3 della legge reg. n. 27 del 2009 che applicava la stessa disciplina agli specialisti ambulatoriali.
Perché è coinvolto anche l’ordinamento civile?
Perché l’equiparazione previdenziale si collegava a un’assimilazione dello status giuridico del personale convenzionato a quello di ruolo, materia anch’essa riservata allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale e ordinamento civile.
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, evocato contro un regime previdenziale territorialmente privilegiato.
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