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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 318-octies del codice dell’ambiente, che esclude la causa estintiva legata all’adempimento delle prescrizioni per i procedimenti già in corso all’entrata in vigore della legge n. 68 del 2015: la deroga alla retroattività della legge più favorevole è giustificata dallo stadio avanzato del processo.

Di cosa si tratta

La legge n. 68 del 2015 ha introdotto, per alcune contravvenzioni ambientali che non hanno cagionato danno, una procedura che estingue il reato se il contravventore adempie alle prescrizioni dell’organo di vigilanza e paga una somma. L’art. 318-octies esclude però tale beneficio per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Marsala sollevava questione sull’art. 318-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole e discriminatorio escludere dal beneficio chi, alla data di entrata in vigore, si trovava in una fase processuale più avanzata, in deroga al principio di retroattività della legge più favorevole.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Il principio di retroattività della legge più favorevole non gode di copertura costituzionale assoluta e può cedere di fronte ad altri valori, come la certezza dei rapporti e l’economia processuale. La ragione giustificativa della deroga risiede nell’esigenza di non disperdere le attività processuali già compiute: lo stadio avanzato del processo giustifica l’esclusione dal beneficio.

Il principio

La retroattività della lex mitior può essere derogata dal legislatore quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa; lo stadio avanzato del procedimento penale, con le attività processuali già svolte, costituisce ragione idonea a giustificare l’esclusione della nuova causa estintiva per i procedimenti già pendenti.

Domande e risposte

La legge più favorevole si applica sempre retroattivamente?

No: la retroattività della legge penale più favorevole non ha una copertura costituzionale assoluta e può essere limitata dal legislatore in presenza di una ragione giustificativa adeguata.

Qual è la ragione che giustifica l’esclusione?

L’esigenza di non vanificare le attività processuali già compiute e le risorse impiegate nei procedimenti già avviati al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Cosa prevede la procedura estintiva ambientale?

Per alcune contravvenzioni che non hanno cagionato danno, l’adempimento delle prescrizioni dell’organo di vigilanza, seguito dal pagamento di una somma, estingue il reato con archiviazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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